Art. 2 
 
        Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta spetta alle persone  fisiche  che,  dal  1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo
svolgimento di attivita' fisica adattata di cui all'art. 2, comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  entro  il  limite
complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.