Art. 2 Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate per lo svolgimento di attivita' fisica adattata di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.