Art. 3 
 
          Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del  credito  d'imposta,  le  persone
fisiche di cui all'art. 2, comma 1,  inoltrano,  in  via  telematica,
entro il termine che sara' previsto con provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  un'apposita  istanza
all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato  con
lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano
l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per fruire
di attivita' fisica adattata. 
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle  risorse  stanziate  e  l'ammontare  complessivo  delle   spese
agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma  1,  determina  la
percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta  a
titolo di credito  d'imposta.  Tale  percentuale  e'  comunicata  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  emanarsi
entro il termine fissato  dall'Agenzia  delle  entrate  medesima  nel
provvedimento di cui al comma 1. 
  3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  decreto  non  e'
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.