Art. 4 
 
                   Fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il credito  d'imposta  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  3  e'
utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta nel quale sono state sostenute  le  spese  agevolabili,  in
diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare  del  credito
d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di  imposta
successivi.