Art. 5 Criteri di contenimento del rumore eolico 1. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dagli impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori limite di immissione e di adeguate modalita' di mitigazione acustica, con la previsione della delimitazione di fasce di pertinenza acustiche, si applicano i seguenti criteri generali: a) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti eolici sono classificati quali sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997; b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione. In deroga alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e, pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso; c) i valori misurati con i criteri di cui all'art. 4 da utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori limite di cui alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di massima rumorosita' dell'impianto; d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle lettere a) e b), gli interventi finalizzati all'attivita' di risanamento acustico per il rispetto degli stessi valori limite devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorita': 1. interventi sulla sorgente rumorosa; 2. interventi lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore; 3. interventi diretti al ricettore; e) gli interventi diretti al ricettore di cui alla lettera d), punto 3 sono adottati qualora mediante le altre tipologie di intervento non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale; f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo individuati dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 del superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore dell'impianto pone in essere le azioni di competenza previste della stessa legge. 2. Il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, terra' conto anche delle indicazioni contenute nelle linee guida sul rumore ambientale (Environmental Noise Guidelines for the European Region) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 2018 e successive integrazioni e modifiche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2022 Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini