Art. 5 
 
              Criteri di contenimento del rumore eolico 
 
  1.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di   esecuzione
previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,
per la disciplina dell'inquinamento  acustico  avente  origine  dagli
impianti eolici attuata attraverso la definizione di specifici valori
limite di immissione e di adeguate modalita' di mitigazione acustica,
con  la  previsione  della  delimitazione  di  fasce  di   pertinenza
acustiche, si applicano i seguenti criteri generali: 
    a) ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  26
ottobre 1995, n. 447, gli impianti  eolici  sono  classificati  quali
sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti
determinati dai comuni con la classificazione  in  zone  del  proprio
territorio sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 novembre 1997; 
    b) agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art.  4
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14  novembre
1997, recante valori limite differenziali di  immissione.  In  deroga
alla  richiamata  disposizione,  nel  caso  del  rumore   eolico   le
valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli  edifici  e,
pertanto,  non  trovano  applicazione  al  verificarsi   della   sola
condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso; 
    c) i  valori  misurati  con  i  criteri  di  cui  all'art.  4  da
utilizzarsi per le verifiche del rispetto dei valori  limite  di  cui
alle lettere a) e b) sono quelli connessi alle condizioni di  massima
rumorosita' dell'impianto; 
    d) nel caso di superamenti dei valori limite di cui alle  lettere
a) e b), gli  interventi  finalizzati  all'attivita'  di  risanamento
acustico per il rispetto degli stessi  valori  limite  devono  essere
effettuati secondo la seguente scala di priorita': 
      1. interventi sulla sorgente rumorosa; 
      2. interventi lungo la via di  propagazione  del  rumore  dalla
sorgente al ricettore; 
      3. interventi diretti al ricettore; 
    e) gli interventi diretti al ricettore di cui  alla  lettera  d),
punto  3  sono  adottati  qualora  mediante  le  altre  tipologie  di
intervento non sia tecnicamente conseguibile  il  raggiungimento  dei
valori limite di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  oppure  qualora  lo
impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale; 
    f) a seguito dell'accertamento da parte degli organi di controllo
individuati dall'art. 14 della legge 26  ottobre  1995,  n.  447  del
superamento dei valori limite di cui alle lettere a) e b), il gestore
dell'impianto pone in essere le azioni di competenza  previste  della
stessa legge. 
  2. Il regolamento di esecuzione previsto  dall'art.  11,  comma  1,
della legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  terra'  conto  anche  delle
indicazioni  contenute  nelle  linee  guida  sul  rumore   ambientale
(Environmental   Noise   Guidelines   for   the   European    Region)
dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  del  2018  e  successive
integrazioni e modifiche. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1° giugno 2022 
 
               Il Ministro della transizione ecologica 
                              Cingolani 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Speranza 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                    e della mobilita' sostenibili 
                             Giovannini