IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti
in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori  economici,  di
lavoro, salute e  servizi  territoriali,  connesse  all'emergenza  da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  con
una dotazione iniziale di 220 milioni di  euro  per  l'anno  2021  da
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie  economiche  particolarmente
colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese  esercenti
attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri  storici,
le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante  autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.  218,  e  le  imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, prevedendo
che una quota del fondo, non inferiore a  20  milioni  di  euro,  sia
destinata a sostenere le imprese  esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e  i  servizi  territoriali»
che ha previsto che «il fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per  l'anno
2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»; 
  Visto l'art. 7, comma  6-quinquies,  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73 che ha previsto che «L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 26, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021»,  per  cui
e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021  la  quota  del
fondo destinata a sostenere le imprese esercenti trasporto  turistico
di persone mediante autobus coperti ai sensi della  legge  11  agosto
2003, n. 218; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle  imprese  e  agli
operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei  prezzi  nel  settore  elettrico»,  che  ha
previsto che la dotazione del fondo di cui al predetto  art.  26  sia
incrementata di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare  ad
interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici  e
giardini zoologici; 
  Considerato che lo stesso art. 26 prevede  che  il  predetto  fondo
deve essere ripartito  sulla  base  della  proposta  formulata  dalle
regioni in sede di autocoordinamento, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
giugno 2021, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del  18
settembre 2021,  e  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  30
del 5 febbraio 2022, che hanno sancito il riparto del fondo  per  una
dotazione complessivamente pari a 350  milioni  di  euro  per  l'anno
2021; 
  Considerata la necessita'  di  emanare  un  ulteriore  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con cui ripartire la quota di 20 milioni di euro
per l'anno 2022 di cui all'art. 3,  comma  1,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4; 
  Vista la nota  n.  0935/C2FIN  del  9  febbraio  2022  con  cui  la
Conferenza delle regioni e delle province  autonome  ha  proposto  il
riparto delle risorse per l'anno 2022 di cui al citato art. 3,  comma
1; 
  Vista l'intesa in Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 16 marzo 2022; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Riparto  del  Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'   economiche
  particolarmente colpite dall'emergenza  epidemiologica  per  l'anno
  2022. 
 
  1.  Il  «Fondo  per  il   sostegno   delle   attivita'   economiche
particolarmente  colpite  dall'emergenza   epidemiologica»   di   cui
all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  per  un  importo
pari a 20 milioni di euro per l'anno  2022,  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e' ripartito tra le
regioni e le province  autonome  secondo  gli  importi  di  cui  alla
tabella   1   che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento. Tali risorse sono destinate ad interventi in favore di
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  2. Il presente decreto sara' inviato agli organi  di  controllo  in
base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1436