Art. 2
Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1°
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate
relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio
sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite
complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.