Art. 2 
 
        Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 
 
  1. Il credito d'imposta spetta alle persone  fisiche  che,  dal  1°
gennaio 2022  al  31  dicembre  2022,  sostengono  spese  documentate
relative  all'installazione  di  sistemi  di  accumulo  integrati  in
impianti di produzione elettrica  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo  scambio
sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  entro  il  limite
complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.