Art. 2 Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.