Art. 3
Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone
fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica,
entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza
all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con
lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano
l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per
l'installazione dei sistemi di accumulo di cui al citato art. 2,
comma 1.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare
delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese
agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la
percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a
titolo di credito d'imposta. Tale percentuale e' comunicata con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi
entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel
provvedimento di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e'
cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto
le medesime spese.