Art. 3 Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell'istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo di cui al citato art. 2, comma 1. 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta. Tale percentuale e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1. 3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.