Art. 4 Fruizione del credito d'imposta 1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potra' essere fruito nei periodi di imposta successivi.