Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione  sia
in tutto o in parte non spettante, procede al recupero  del  relativo
importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1,  commi  da  421  a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 6 maggio 2022 
 
                                                  Il Ministro: Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 973