Art. 5
Controlli
1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia
in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo
importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a
423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto,
si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui
redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 maggio 2022
Il Ministro: Franco
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 973