Art. 2 Criteri generali per la declinazione delle modalita' di attuazione degli interventi 1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonche' della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica: a) sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), nonche' disciplinate le modalita' di assegnazione delle relative risorse; b) e' adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera b); c) e' disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale finalizzata alla selezione di progetti da finanziare a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). 2. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi all'attuazione del comma 1, lettera c), il Ministero della transizione ecologica si avvale del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi del presente decreto assicurano il rispetto degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea, conformemente a quanto disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.