Art. 2 
 
        Criteri generali per la declinazione delle modalita' 
                   di attuazione degli interventi 
 
  1. Nel rispetto dei contenuti, delle condizionalita', dei traguardi
e obiettivi e della tempistica  stabiliti  dal  PNRR,  nonche'  della
normativa nazionale che disciplina l'attuazione del  Piano  medesimo,
con successivi provvedimenti del direttore generale  della  Direzione
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica: 
    a) sono selezionati i progetti ammessi  a  ricevere  sostegno  ai
sensi dell'art. 1, comma  2,  lettera  a),  nonche'  disciplinate  le
modalita' di assegnazione delle relative risorse; 
    b) e' adottato, nel rispetto della normativa unionale in  materia
di aiuti di Stato, un avviso  pubblico  volto  alla  selezione  delle
proposte progettuali da finanziare a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b); 
    c) e' disciplinata, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123 e nel  rispetto  della  normativa  unionale  in
materia di aiuti di Stato, una procedura negoziale  finalizzata  alla
selezione di progetti da finanziare a valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera c). 
  2.  Per  gli  adempimenti   amministrativi   e   tecnici   relativi
all'attuazione  del  comma  1,  lettera  c),   il   Ministero   della
transizione ecologica si avvale del supporto  dell'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a. -
Invitalia ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19,  comma  5,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102. 
  3. I progetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti ai sensi  del
presente decreto assicurano il rispetto  degli  orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
ai sensi dell'art. 17 del regolamento  (UE)  2020/852  e  non  devono
ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di  altri
programmi e strumenti dell'Unione  europea,  conformemente  a  quanto
disposto all'art. 9 del regolamento /UE) 2021/241.