IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e,  in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo  modificato  dal
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22  aprile
2021,  n.  55,  relativi  alle  attribuzioni  e  all'ordinamento  del
Ministero della transizione ecologica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione ecologica»; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353  recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Vista la convenzione sulla diversita' biologica (CBD)  adottata  il
22 maggio 1992, durante la Conferenza delle nazioni unite su ambiente
e sviluppo (UNCED - «The Earth Summit»), tenuta a Rio de Janeiro  nel
1992; 
  Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa  alla  «Commercializzazione  dei  materiali   forestali   di
moltiplicazione»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1597/2002  della  Commissione  del  6
settembre 2002 recante «Modalita'  di  applicazione  della  direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione  degli
elenchi  nazionali  dei  materiali  di  base  per  la  produzione  di
materiali  forestali  di  moltiplicazione»,   come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 1324/2021 della Commissione del 10 agosto 2021; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1598/2002  della  Commissione  del  6
settembre 2002 recante «Modalita'  di  applicazione  della  direttiva
1999/105/CE del Consiglio  per  quanto  riguarda  la  prestazione  di
assistenza  amministrativa  reciproca  da   parte   degli   organismi
ufficiali degli Stati membri»; 
  Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e  successive
modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa  alla  commercializzazione  dei   materiali   forestali   di
moltiplicazione» che, all'art. 2, comma 2, lettere a e b definisce le
categorie dei materiali forestali  di  moltiplicazione  «identificati
alla fonte» e «selezionati» per i quali lo  Stato  deve  stabilire  i
criteri di ammissione (All. II e All. III); 
  Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e  successive
modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa  alla  commercializzazione  dei   materiali   forestali   di
moltiplicazione» che, all'art. 3, definisce i requisiti dei materiali
di base; 
  Visto, in particolare, il decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.
386, art. 10, comma 3,  che  prevede  la  redazione  di  un  registro
nazionale e di una sua sintesi in forma di  elenco,  sulla  base  dei
registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali,
da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati  membri  e
alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista  la  direttiva  2009/29/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE  al
fine di perfezionare ed  estendere  il  sistema  comunitario  per  lo
scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; 
  Visto il  decreto  direttoriale  del  Ministero  della  transizione
ecologica n. 460 dell'11 ottobre 2017 recante «Programma nazionale di
incremento  della  resilienza  dei  sistemi  forestali   naturali   e
semi-naturali  mediante  il  recupero  e  ripristino  strutturale   e
funzionale degli ecosistemi e della funzionalita'  dei  loro  servizi
tramite azioni coerenti  con  la  tutela  e  la  conservazione  della
biodiversita' (flora,  fauna,  vegetazione  e  paesaggio  naturale  e
rurale) nelle aree protette percorse dal fuoco»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»  e,  in  particolare
l'art. 13 che con il comma 5 attribuisce alla Commissione tecnica, di
cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386,
istituita presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  il  compito  di  redigere,  conservare  e  aggiornare  il
registro nazionale dei materiali di  base  e  coordinare  la  filiera
vivaistica  forestale  nazionale,  secondo  modalita'  definite   con
decreto  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 30 dicembre 2020, n. 9403879,  recante  «Istituzione  del
registro nazionale dei materiali di base», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 47 del 25 febbraio 2021; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali» e,  in  particolare,
l'art. 13, comma 3, in cui sono riconosciuti, quali Centri  nazionali
per lo studio e la conservazione  della  biodiversita'  forestale,  i
Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano,  Peri
e Bosco Fontana,  ove  e'  previsto  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono
individuati  ulteriori  Centri  nazionali  per   lo   studio   e   la
conservazione della biodiversita' forestale  in  numero  e  modalita'
sufficienti  a  rappresentare  zone  omogenee  dal  punto  di   vista
ecologico; 
  Tenuto conto dello schema OCSE per la certificazione dei  materiali
forestali   di    moltiplicazione    commercializzati    in    ambito
internazionale «OECD Forest seed and plant scheme»; 
  Considerata la  comunicazione  della  Commissione  europea  del  20
maggio 2020 COM (2020) 380  relativa  alla  strategia  dell'UE  sulla
biodiversita' per il 2030; 
  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalla   Commissione   tecnica
istituita  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze n. 12077 del 12 dicembre 2018 e  nominata  con  decreto
dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019,  riguardo  all'istituzione
del registro nazionale e alla definizione di  criteri  minimi  comuni
per l'individuazione e la gestione dei materiali di base,  nel  corso
della riunione del 22 maggio 2020; 
  Visto il decreto del direttore  generale  dell'economia  montana  e
delle foreste 6 luglio 2021, n. 307490, di approvazione del  registro
nazionale dei materiali di base, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 169 del 16 luglio 2021; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 11  giugno  2021,  n.  269708,  recante  «Modifica  della
vigente suddivisione in  regioni  di  provenienza  del  materiale  di
propagazione forestale», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 178 del 27 luglio 2021; 
  Considerato che  l'emanazione  del decreto  ministeriale 11  giugno
2021,  n.  269708,  di  modifica  sostanziale   delle   rregioni   di
provenienza, esplicita geograficamente zone  omogenee  dal  punto  di
vista ecologico assimilabili a quelle di cui all'art. 13 comma 3  del
decreto legislativo n. 34/2018 e consente  di  individuare  un  primo
elenco di nuovi Centri nazionali che non puo'  essere  immediatamente
esaustivo ma potra' essere integrato  ed  aggiornato  con  successivi
decreti; 
  Viste le note DG PNA prot. 123479 dell'11 novembre 2021 inoltrata a
UNIFI - FALP, prot. 123484 dell'11 novembre 2021 inoltrata al  Centro
di  ricerca  foreste  e  legno  del  Consiglio  per  la  ricerca   in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL), prot. 123482
dell' 11 novembre 2021 inoltrata a CNR  IPSP,  prot.  123475  dell'11
novembre 2021 inoltrata al Centro  regionale  di  Castanicoltura  del
Piemonte e prot. 123655 dell'11 noembre 2021 inoltrata  a  Castagneto
didattico-sperimentale di Granaglione con le quali e' stato richiesto
ai nuovi Centri nazionali di autocertificare, ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della   Repubblica   n. 445/2000,   lo   svolgimento
dell'attivita' rispondente a quanto indicato all'art.  13,  comma  3,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  Viste  le  note  di  riscontro  alla  DG  PNA   con   le   relative
autocertificazioni  richieste  prot.  306214  del  18   novembre 2021
inoltrata da  UNIFI  -  FALP,  prot.  109785  del  19  novembre  2021
inoltrata da CREA-FL, prot. entrata MiTE 129704 del 23 novembre  2021
e 5332 del 24 novembre 2021 inoltrate da CNR IPSP, prot. 7237 del  17
novembre 2021 inoltrata dal Centro regionale  di  Castanicoltura  del
Piemonte, prot. entrata MiTE n. 126544 del  17  novembre  2021  e  n.
128403   del   19   novembre    2021    inoltrate    da    Castagneto
didattico-sperimentale  di  Granaglione  con  le   quali   e'   stato
dichiarato dai nuovi Centri  nazionali,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   445/2000,    lo    svolgimento
dell'attivita'  di  ricerca  e  conservazione   della   biodiversita'
forestale di importanza  nazionale,  rispondente  a  quanto  indicato
all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
  Acquisito  il  concerto  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, espresso con nota dell'8 marzo 2022; 
  Sentito il Ministero della difesa che si e' espresso con  nota  del
14 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, il presente decreto individua i Centri nazionali per  lo
studio e la conservazione della biodiversita' forestale  (di  seguito
anche Centri nazionali). 
  2. Le zone omogenee dal punto di vista ecologico, di  cui  all'art.
13, comma 3, del decreto legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  sono
assimilate alle regioni di Provenienza identificate nel  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre
2020, n. 9403879 di istituzione del registro nazionale dei  materiali
di base, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47  del  25  febbraio
2021, cosi' come modificate con decreto ministeriale 11 giugno  2021,
n. 269708, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del  27  luglio
2021, con particolare riferimento all'art. 1, comma 4.