Art. 2 Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale 1. Sono Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, di Peri e di Bosco Fontana. 2. Ad integrazione dei centri di cui al comma 1, sono altresi' riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, ai sensi del citato art. 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 34/2018, i seguenti: a) UNIFI-FALP, laboratorio semi Universita' di Firenze - sezione Foreste ambiente legno paesaggio; b) CREA-FL, Centro di ricerca foreste e legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; c) CNR-IPSP, Istituto per la protezione sostenibile delle piante (IPSP), Dip. Biodiversita' degli ecosistemi agro-forestali (Biodiv); d) Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte; e) Castagneto didattico-sperimentale di Granaglione (Emilia-Romagna). 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, i Centri di cui ai commi 1 e 2, sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualita' dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione dei materiali di base collaborando con i Centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.