Art. 2 
 
          Centri nazionali per lo studio e la conservazione 
                    della biodiversita' forestale 
 
  1. Sono Centri nazionali per lo studio  e  la  conservazione  della
biodiversita' forestale,  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  3,  primo
periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,  i  Centri
nazionali biodiversita' Carabinieri di Pieve S. Stefano, di Peri e di
Bosco Fontana. 
  2. Ad integrazione dei centri di cui  al  comma  1,  sono  altresi'
riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione  della
biodiversita' forestale, ai  sensi  del  citato  art.  13,  comma  3,
secondo periodo, del decreto legislativo n. 34/2018, i seguenti: 
    a) UNIFI-FALP, laboratorio semi Universita' di Firenze -  sezione
Foreste ambiente legno paesaggio; 
    b) CREA-FL, Centro di ricerca foreste e legno del  Consiglio  per
la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; 
    c) CNR-IPSP, Istituto per la protezione sostenibile delle  piante
(IPSP), Dip. Biodiversita' degli ecosistemi agro-forestali (Biodiv); 
    d) Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte; 
    e)    Castagneto    didattico-sperimentale     di     Granaglione
(Emilia-Romagna). 
  3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, i Centri di cui ai commi 1  e  2,  sono  abilitati  alla
certificazione  ufficiale  delle  analisi  sulla  qualita'  dei  semi
forestali e possono coadiuvare  le  regioni  nell'individuazione  dei
materiali  di  base  collaborando  con  i  Centri  di  ricerca  e  le
istituzioni  europee  e  nazionali  che  operano  nel   campo   della
conservazione delle risorse genetiche forestali.