Art. 3 
 
             Obblighi dei Centri nazionali per lo studio 
          e la conservazione della biodiversita' forestale 
 
  1. I Centri nazionali  per  lo  studio  e  la  conservazione  della
biodiversita' forestale di cui all'art. 2 assicurano e perseguono: 
    a)  l'approvvigionamento  e  la   conservazione   di   specie   e
provenienze  forestali   importanti   per   la   salvaguardia   della
biodiversita'  di  almeno  una  zona  omogenea  dal  punto  di  vista
ecologico e quindi le specie piu' rappresentative e quelle  endemiche
degli ecosistemi forestali ivi presenti; 
    b) la cura di specifiche  attivita'  di  studio  e  modalita'  di
conservazione del germoplasma forestale, di cui  alla  lettera  a)  e
altre  eventuali,  di  importanza  scientifica   e   di   riferimento
nazionale.