Art. 3 Obblighi dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale 1. I Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'art. 2 assicurano e perseguono: a) l'approvvigionamento e la conservazione di specie e provenienze forestali importanti per la salvaguardia della biodiversita' di almeno una zona omogenea dal punto di vista ecologico e quindi le specie piu' rappresentative e quelle endemiche degli ecosistemi forestali ivi presenti; b) la cura di specifiche attivita' di studio e modalita' di conservazione del germoplasma forestale, di cui alla lettera a) e altre eventuali, di importanza scientifica e di riferimento nazionale.