Art. 4 
 
      Monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale 
 
  1. Al fine di consentire il monitoraggio  del  patrimonio  genetico
forestale  nazionale  e  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
all'art. 3, i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della
biodiversita' forestale di cui  all'art.  2  redigono  una  relazione
annuale sulle principali attivita' di conservazione  svolte  e  sulla
consistenza del patrimonio genetico forestale disponibile in  situ  e
ex situ per le zone omogenee dal punto di vista ecologico  e  per  le
specie e provenienze forestali di pertinenza. 
  2. La relazione annuale di cui al comma 1 e' presentata,  entro  il
28 febbraio dell'anno successivo, da ciascun Centro nazionale per  lo
studio e la conservazione della biodiversita' forestale, al Ministero
della transizione ecologica, Direzione  generale  per  il  patrimonio
naturalistico e mare (PNM) che ne verifica i contenuti. 
  3. In caso di mancato invio  o  di  incompletezza  della  relazione
inviata, il Ministero  ne  chiede  la  regolarizzazione  indicando  i
documenti o le parti mancanti che sono inviati dal Centro interessato
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
  4. Per i soli Centri di  cui  all'art.  2,  comma  2,  in  caso  di
ripetute  irregolarita',   il   Ministero   valuta   l'adozione   del
provvedimento di revoca del titolo, previa  contestazione  al  Centro
nazionale interessato, sentita la Commissione tecnica di cui all'art.
14  del  decreto  legislativo  10   novembre   2003,   n.   386   ed,
eventualmente, le istituzioni  scientifiche  pubbliche  specializzate
nel settore della conservazione del patrimonio genetico forestale. 
  5. Con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  4,  il  Ministero
verifica, con cadenza almeno biennale  o  in  caso  di  richiesta  di
eventuali enti interessati, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2,  per
valutare l'inserimento di ulteriori Centri nazionali.