Art. 4 Monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale 1. Al fine di consentire il monitoraggio del patrimonio genetico forestale nazionale e il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, i Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale di cui all'art. 2 redigono una relazione annuale sulle principali attivita' di conservazione svolte e sulla consistenza del patrimonio genetico forestale disponibile in situ e ex situ per le zone omogenee dal punto di vista ecologico e per le specie e provenienze forestali di pertinenza. 2. La relazione annuale di cui al comma 1 e' presentata, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, da ciascun Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversita' forestale, al Ministero della transizione ecologica, Direzione generale per il patrimonio naturalistico e mare (PNM) che ne verifica i contenuti. 3. In caso di mancato invio o di incompletezza della relazione inviata, il Ministero ne chiede la regolarizzazione indicando i documenti o le parti mancanti che sono inviati dal Centro interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Per i soli Centri di cui all'art. 2, comma 2, in caso di ripetute irregolarita', il Ministero valuta l'adozione del provvedimento di revoca del titolo, previa contestazione al Centro nazionale interessato, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 ed, eventualmente, le istituzioni scientifiche pubbliche specializzate nel settore della conservazione del patrimonio genetico forestale. 5. Con le stesse modalita' di cui al comma 4, il Ministero verifica, con cadenza almeno biennale o in caso di richiesta di eventuali enti interessati, l'elenco di cui all'art. 2, comma 2, per valutare l'inserimento di ulteriori Centri nazionali.