Art. 3 Procedura per il rilascio del tesserino 1. Il tesserino e' rilasciato dalla Prefettura sulla base della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. rilasciata o rinnovata al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente dall'istituto di investigazione privata. 2. La produzione, la stampa e la personalizzazione del tesserino attestante la qualita' di titolare di istituti di investigazione privata o di investigatore privato dipendente spettano all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i dati anagrafici e gli estremi della licenza dell'interessato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando l'apposito modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale provvede alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e al conseguente invio alla Prefettura per la consegna all'interessato. 3. Il Ministero dell'interno corrisponde all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i costi relativi alla produzione, stampa e personalizzazione dei tesserini, nonche' quelli relativi alla spedizione dei medesimi tesserini alle Prefetture per la consegna agli interessati.