Art. 3 
 
               Procedura per il rilascio del tesserino 
 
  1. Il tesserino e' rilasciato dalla  Prefettura  sulla  base  della
licenza di cui all'art. 134  T.U.L.P.S.  rilasciata  o  rinnovata  al
titolare dell'istituto di investigazione privata o  all'investigatore
privato dipendente dall'istituto di investigazione privata. 
  2. La produzione, la stampa e la  personalizzazione  del  tesserino
attestante la qualita' di  titolare  di  istituti  di  investigazione
privata o di investigatore privato dipendente  spettano  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. A tal fine, la Prefettura comunica i
dati  anagrafici  e  gli  estremi  della   licenza   dell'interessato
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, utilizzando  l'apposito
modulo cartaceo predisposto dal medesimo Istituto, il quale  provvede
alla stampa e alla personalizzazione del tesserino e  al  conseguente
invio alla Prefettura per la consegna all'interessato. 
  3. Il Ministero dell'interno corrisponde all'Istituto Poligrafico e
Zecca  dello  Stato  i  costi  relativi  alla  produzione,  stampa  e
personalizzazione  dei  tesserini,  nonche'  quelli   relativi   alla
spedizione dei medesimi tesserini alle  Prefetture  per  la  consegna
agli interessati.