Art. 4 
 
                       Validita' del tesserino 
 
  1. Il tesserino degli investigatori privati e  degli  investigatori
privati dipendenti ha una  validita'  pari  a  quella  della  licenza
rilasciata ai  sensi  dell'art.  134  T.U.L.P.S.  al  titolare  o  al
dipendente dell'istituto di investigazione privata e non puo'  essere
rinnovato. 
  2.  All'atto  del  rinnovo  della  licenza  di  cui  all'art.   134
T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a  rilasciare  all'interessato  un
nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto. 
  3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  la  Prefettura,
nei casi di smarrimento, furto o  deterioramento,  puo'  emettere  un
duplicato del tesserino rilasciato e in corso  di  validita'.  A  tal
fine, l'interessato produce  alla  Prefettura  la  relativa  denuncia
presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.