Art. 4 Validita' del tesserino 1. Il tesserino degli investigatori privati e degli investigatori privati dipendenti ha una validita' pari a quella della licenza rilasciata ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. al titolare o al dipendente dell'istituto di investigazione privata e non puo' essere rinnovato. 2. All'atto del rinnovo della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., la Prefettura provvede a rilasciare all'interessato un nuovo tesserino, ritirando contestualmente quello scaduto. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura, nei casi di smarrimento, furto o deterioramento, puo' emettere un duplicato del tesserino rilasciato e in corso di validita'. A tal fine, l'interessato produce alla Prefettura la relativa denuncia presentata ad un ufficio o comando delle Forze di polizia.