Art. 5 Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente decreto entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti. 2. Dalla data di cui al comma 1, le Prefetture provvedono al rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo rinnovo della licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. gia' concessa al titolare dell'istituto di investigazione privata o all'investigatore privato dipendente. 3. Fino al momento del rilascio del tesserino, i titolari di istituti di investigazione privata e gli investigatori privati dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria qualita', ai sensi dell'art. 254, comma 3, del regio decreto n. 635 del 1940, esibendo copia della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. di cui sono titolari congiuntamente ad un documento di identita' in corso di validita'.