Art. 5 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore  decorsi  centoventi  giorni
dalla data della sua registrazione presso la Corte dei conti. 
  2. Dalla data di cui  al  comma  1,  le  Prefetture  provvedono  al
rilascio del tesserino in occasione del rilascio o del primo  rinnovo
della licenza ai sensi dell'art.  134  T.U.L.P.S.  gia'  concessa  al
titolare dell'istituto di investigazione privata o  all'investigatore
privato dipendente. 
  3. Fino al momento  del  rilascio  del  tesserino,  i  titolari  di
istituti  di  investigazione  privata  e  gli  investigatori  privati
dipendenti dai medesimi istituti dimostrano la propria  qualita',  ai
sensi dell'art. 254, comma 3, del regio  decreto  n.  635  del  1940,
esibendo copia della licenza di cui all'art. 134  T.U.L.P.S.  di  cui
sono titolari congiuntamente ad un documento di identita' in corso di
validita'.