IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visti gli articoli 107, 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli (regolamento unico OCM); 
  Visto il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2021/605  e  successive
modificazioni ed integrazioni, della Commissione del 7  aprile  2021,
che  stabilisce  misure  speciali  di  controllo  della  Peste  suina
africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE)  2022/440
della Commissione del 16  marzo  2022  che  ha  inserito  quali  zone
soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte  e  Liguria
insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i
comuni delle Regioni  Piemonte  e  Liguria  a  confine  con  la  zona
infetta; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure  di  emergenza  contro  la
Peste suina africana in Italia; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi  nel  settore  elettrico»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che  istituisce  due
fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente,  «Fondo
di parte capitale per gli  interventi  strutturali  e  funzionali  in
materia di biosicurezza» con una dotazione pari a 15 milioni di  euro
per  l'anno  2022  e  destinato  al  rafforzamento  degli  interventi
strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza,  e  «Fondo  di
parte corrente per il sostegno  della  filiera  suinicola»,  con  una
dotazione di  35  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  destinato  ad
indennizzare gli operatori della filiera  colpiti  dalle  restrizioni
sulla movimentazione degli animali e  sulla  commercializzazione  dei
prodotti derivati; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  13
gennaio  2022,  recante  «Misure  urgenti  per  il  controllo   della
diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma  della
presenza  del  virus  nei  selvatici»,  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10; 
  Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute  DGSAF
protocollo n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di  controllo
e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»; 
  Acquisiti  agli  atti  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, con protocollo n. 124599 del 16 marzo 2022, i
resoconti delle riunioni del 16 febbraio 2022 e dell'11  marzo  2022,
trasmessi rispettivamente con note del Ministero della  salute  DGSAF
protocollo n. 4355 del 21 febbraio 2022 e protocollo n. 6964  del  16
marzo 2022, dell'Unita' centrale di crisi (UCC), in seno  alla  quale
vi e' anche la rappresentanza del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, come regolamentata dall'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  in  cui  sono
state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'Euvet
(Eu Veterinary Emergency Team) al  termine  della  missione  svoltasi
nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022; 
  Considerato che il virus della Peste suina  africana,  pur  essendo
innocuo per l'uomo,  puo'  avere  invece  gravi  ripercussioni  sulla
salute  della  popolazione  animale  dei   suidi   e   quindi   sulla
redditivita' del comparto suinicolo, incidendo in modo  significativo
sulla produttivita' del settore agricolo  a  causa  di  perdite,  sia
dirette che indirette, con possibili gravi  ripercussioni  economiche
in relazione al blocco delle movimentazioni delle  partite  di  suini
vivi e dei  relativi  prodotti  derivati  all'interno  dell'Unione  e
nell'export; 
  Considerato che l'eventuale diffusione della Peste  suina  africana
nei territori ad  alta  densita'  di  allevamenti  di  suini  avrebbe
pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera  suinicola
italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti  per
evitare  la  propagazione  dell'epidemia  nei   territori   limitrofi
all'attuale zona rossa,  circoscritta  nelle  Province  di  Genova  e
Alessandria; 
  Considerato  che  il  citato  «Fondo  di  parte  capitale  per  gli
interventi strutturali e funzionali in materia  di  biosicurezza»  e'
destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e  funzionali
in materia di biosicurezza del  comparto  suinicolo,  in  conformita'
alle norme nazionali  e  dell'Unione  europea  ed  e'  ripartito,  in
coerenza con le disposizioni vigenti in  materia  sanitaria,  tra  le
Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulla
base  di  specifici  criteri  perequativi  ed  obiettivi,  quali   la
consistenza del patrimonio suinicolo e delle differenti tipologie  di
allevamenti  di  suini,  ovvero  semibradi   e   in   stabulario   e,
soprattutto, del rischio connaturato alla loro  posizione  geografica
nelle  regioni  interessate  dai  focolai  di  Peste  suina  africana
rispetto ad altre aree del territorio nazionale; 
  Tenuto conto che in  base  alle  vigenti  disposizioni  in  materia
sanitaria ed anche per le notevoli distanze  geografiche  dall'areale
della  epizoozia  della  Peste  suina  africana  (PSA),  non  vengono
considerate, nel prospetto di ripartizione, le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano ma solo ed esclusivamente le regioni interessate; 
  Tenuto  conto  dell'estrazione  dei  dati  inerenti  il  patrimonio
suinicolo delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia,  Emilia-Romagna
e Toscana, compresa la geolocalizzazione degli  allevamenti  in  esse
allocati, effettuata con il supporto della Banca dati nazionale e del
Sistema informativo veterinario al fine di evidenziare le  differenti
tipologie di allevamento, distinte fra le regioni e  ricadenti  nelle
attuali  «Zona  infetta»,  «Zona  di  protezione»  e  prevedendo  una
ulteriore «Zona di  sorveglianza  esterna»  di  dieci  chilometri  di
raggio,  istituita  per  rafforzare  l'azione  di  contenimento  alla
propagazione dell'epizoozia; 
  Considerata la proposta di ripartizione del  finanziamento  tra  le
Regioni  Liguria,  Piemonte,  Lombardia,  Emilia-Romagna  e  Toscana,
elaborata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali in collaborazione con il Centro operativo  veterinario  per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi  del  rischio
(COVEPI) dell'Istituto zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e
Molise «G. Caporale» di Teramo; 
  Ritenuto di assegnare, nella ripartizione economica del  Fondo,  un
maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle  singole
regioni, rispetto alla tipologia di allevamento; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 28 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. La ripartizione del finanziamento di 15 milioni di euro, di  cui
in premessa, per gli interventi strutturali e funzionali  in  materia
di biosicurezza di cui  al  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
effettuata in base alla consistenza del patrimonio suinicolo  e  alle
differenti  tipologie  di  allevamento,  distinte  fra   le   regioni
ricadenti  nelle  aree  denominate  «Zona   infetta»   e   «Zona   di
protezione», come definite  dalle  disposizioni  dal  regolamento  di
esecuzione  (UE)  2022/440  della  Commissione  del  16  marzo  2022,
prevedendo altresi' una ulteriore «Zona di sorveglianza  esterna»  di
dieci chilometri di raggio,  istituita  per  rafforzare  l'azione  di
contenimento dell'epizoozia ed e' riportata  nell'allegato  1,  parte
integrante del presente provvedimento. 
  2. Gli indennizzi di cui al comma 1  sono  concessi  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 aprile 2022 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 730