IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive
modificazioni ed integrazioni, della Commissione del 7 aprile 2021,
che stabilisce misure speciali di controllo della Peste suina
africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440
della Commissione del 16 marzo 2022 che ha inserito quali zone
soggette a restrizione II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria
insistenti nella zona infetta e quali zone soggette a restrizione I i
comuni delle Regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona
infetta;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del
14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la
Peste suina africana in Italia;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che istituisce due
fondi dedicati all'emergenza PSA denominati, rispettivamente, «Fondo
di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in
materia di biosicurezza» con una dotazione pari a 15 milioni di euro
per l'anno 2022 e destinato al rafforzamento degli interventi
strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e «Fondo di
parte corrente per il sostegno della filiera suinicola», con una
dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022 destinato ad
indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni
sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei
prodotti derivati;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute, d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13
gennaio 2022, recante «Misure urgenti per il controllo della
diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della
presenza del virus nei selvatici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 gennaio 2022, n. 10;
Visto il dispositivo dirigenziale del Ministero della salute DGSAF
protocollo n. 1195 del 18 gennaio 2022, recante «Misure di controllo
e prevenzione della diffusione della Peste suina africana»;
Acquisiti agli atti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, con protocollo n. 124599 del 16 marzo 2022, i
resoconti delle riunioni del 16 febbraio 2022 e dell'11 marzo 2022,
trasmessi rispettivamente con note del Ministero della salute DGSAF
protocollo n. 4355 del 21 febbraio 2022 e protocollo n. 6964 del 16
marzo 2022, dell'Unita' centrale di crisi (UCC), in seno alla quale
vi e' anche la rappresentanza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, come regolamentata dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, in cui sono
state condivise le valutazioni e le indicazioni presentate dall'Euvet
(Eu Veterinary Emergency Team) al termine della missione svoltasi
nelle Regioni Piemonte e Liguria dal 7 all'11 febbraio 2022;
Considerato che il virus della Peste suina africana, pur essendo
innocuo per l'uomo, puo' avere invece gravi ripercussioni sulla
salute della popolazione animale dei suidi e quindi sulla
redditivita' del comparto suinicolo, incidendo in modo significativo
sulla produttivita' del settore agricolo a causa di perdite, sia
dirette che indirette, con possibili gravi ripercussioni economiche
in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini
vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e
nell'export;
Considerato che l'eventuale diffusione della Peste suina africana
nei territori ad alta densita' di allevamenti di suini avrebbe
pesantissime ripercussioni economiche per tutta la filiera suinicola
italiana e che, pertanto, occorre porre in essere misure urgenti per
evitare la propagazione dell'epidemia nei territori limitrofi
all'attuale zona rossa, circoscritta nelle Province di Genova e
Alessandria;
Considerato che il citato «Fondo di parte capitale per gli
interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» e'
destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali
in materia di biosicurezza del comparto suinicolo, in conformita'
alle norme nazionali e dell'Unione europea ed e' ripartito, in
coerenza con le disposizioni vigenti in materia sanitaria, tra le
Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulla
base di specifici criteri perequativi ed obiettivi, quali la
consistenza del patrimonio suinicolo e delle differenti tipologie di
allevamenti di suini, ovvero semibradi e in stabulario e,
soprattutto, del rischio connaturato alla loro posizione geografica
nelle regioni interessate dai focolai di Peste suina africana
rispetto ad altre aree del territorio nazionale;
Tenuto conto che in base alle vigenti disposizioni in materia
sanitaria ed anche per le notevoli distanze geografiche dall'areale
della epizoozia della Peste suina africana (PSA), non vengono
considerate, nel prospetto di ripartizione, le Province autonome di
Trento e di Bolzano ma solo ed esclusivamente le regioni interessate;
Tenuto conto dell'estrazione dei dati inerenti il patrimonio
suinicolo delle Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna
e Toscana, compresa la geolocalizzazione degli allevamenti in esse
allocati, effettuata con il supporto della Banca dati nazionale e del
Sistema informativo veterinario al fine di evidenziare le differenti
tipologie di allevamento, distinte fra le regioni e ricadenti nelle
attuali «Zona infetta», «Zona di protezione» e prevedendo una
ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di dieci chilometri di
raggio, istituita per rafforzare l'azione di contenimento alla
propagazione dell'epizoozia;
Considerata la proposta di ripartizione del finanziamento tra le
Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana,
elaborata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in collaborazione con il Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio
(COVEPI) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e
Molise «G. Caporale» di Teramo;
Ritenuto di assegnare, nella ripartizione economica del Fondo, un
maggior peso alla consistenza del patrimonio suinicolo delle singole
regioni, rispetto alla tipologia di allevamento;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sancita nella seduta del 28 aprile 2022;
Decreta:
Articolo unico
1. La ripartizione del finanziamento di 15 milioni di euro, di cui
in premessa, per gli interventi strutturali e funzionali in materia
di biosicurezza di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e'
effettuata in base alla consistenza del patrimonio suinicolo e alle
differenti tipologie di allevamento, distinte fra le regioni
ricadenti nelle aree denominate «Zona infetta» e «Zona di
protezione», come definite dalle disposizioni dal regolamento di
esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022,
prevedendo altresi' una ulteriore «Zona di sorveglianza esterna» di
dieci chilometri di raggio, istituita per rafforzare l'azione di
contenimento dell'epizoozia ed e' riportata nell'allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento.
2. Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 730