IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE)
2017/2393 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  13  dicembre
2017,  recante  organizzazione  comune  dei  mercati   dei   prodotti
agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione,  del
10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891,
per quanto riguarda  le  attivita'  e  i  programmi  operativi  delle
organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, ed  in
particolare il punto 3 dell'art. 1, che  stabilisce  che  «Gli  Stati
membri possono decidere di prorogare la loro Strategia nazionale fino
al 31 dicembre 2025»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata  la
Strategia nazionale in materia di riconoscimento  e  controllo  delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi, modificata da ultimo con
il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 23 luglio 2021, n. 339387, per il periodo 1° gennaio 2018 -
31 dicembre 2022; 
  Visto  l'atto  di  intesa  n.  111/CSR  dell'8  luglio  2021  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, che sancisce l'intesa sullo
schema di decreto relativo alle disposizioni nazionali in materia  di
riconoscimento  e  controllo  delle  organizzazioni   di   produttori
ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi e «prende atto dell'impegno del MIPAAF  per  un  successivo
approfondimento  con  la  Commissione  europea  circa  le   effettive
implicazioni della proroga della vigente Strategia al 2025»; 
  Vista la nota 350461 del 20 agosto 2021 con la quale  il  Ministero
conferma che «l'attuale Strategia nazionale, eventualmente  prorogata
fino al 31 dicembre 2025, dopo il  1°  gennaio  2023  si  applichera'
esclusivamente ai programmi operativi approvati prima dell'entrata in
vigore dei  nuovi  regolamenti  e  oggetto  della  richiesta  di  cui
all'art.  6  (3b),  lettera  c)  del  regolamento  di  modifica   del
regolamento (UE) n. 1308/2013»; 
  Vista la nota Ares (2021)6477348 del 21 ottobre 2021, con la  quale
la Commissione ribadisce che le organizzazioni di produttori  possono
decidere di  continuare  fino  alla  scadenza  naturale  i  programmi
operativi  approvati  prima  dell'entrata   in   vigore   dei   nuovi
regolamenti sulla riforma della PAC e che lo Stato  membro  non  puo'
impedire tale decisone; 
  Considerato che l'allegato tecnico al decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, al
capitolo 1, stabilisce che la  Strategia  nazionale  si  «applica  ai
programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
e delle loro associazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31
dicembre 2022, salvo proroghe da definire sulla base  dell'evoluzione
della normativa comunitaria»; 
  Considerato che i programmi operativi approvati prima  dell'entrata
in vigore dei nuovi regolamenti sulla riforma della PAC scadono il 31
dicembre 2025; 
  Tenuto conto della nota Ares (2022)900036 dell'8 febbraio 2022, con
la quale la Commissione fornisce delle note esplicative in merito  al
regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del  7  dicembre
2021, che completa  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativo a taluni tipi di interventi; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prorogare  fino  alla  data  del  31
dicembre 2025 la validita' della Strategia nazionale adottata con  il
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
29 agosto 2017, n. 4969; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella seduta del 28 aprile 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifica dell'allegato al decreto 
                ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969 
 
  1. Alla sezione I, il testo del capitolo 1 «Durata della  strategia
nazionale», e' sostituito dal seguente: 
    «La presente strategia si applica ai  programmi  operativi  delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni
fino al 31 dicembre 2025. 
    Essa si applica ai programmi operativi approvati  in  conformita'
al regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013».