Art. 4 
 
            Avvio della procedura regionale di selezione 
 
  1. Le regioni e le province autonome  acquisiscono  dai  rispettivi
EGATO -  identificati  come  soggetto  proponente -  le  proposte  da
ammettere  a   finanziamento,   corredate   dalle   relative   schede
progettuali, di cui all'allegato 1, debitamente compilate. 
  2. Il finanziamento richiesto per  ciascun  intervento  non  potra'
essere inferiore al valore di euro 1.000.000,00. 
  3. Qualora siano ammessi a finanziamento interventi che hanno piena
copertura nei piani economico-finanziari  delle  gestioni  (trasmessi
nell'ambito degli schemi regolatori di ARERA vigenti per  il  periodo
2020-2023,  e,  per  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano,
nell'ambito della disciplina  applicabile  ai  soggetti  interessati)
alla data di pubblicazione del presente decreto, l'EGATO e' tenuta  a
riprogrammare, nell'ambito dell'aggiornamento biennale a valere nelle
annualita' 2022-2023,  le  quote  tariffarie  coperte  da  contributo
pubblico ai sensi del  presente  decreto  destinandole  ad  ulteriori
interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato. 
  4. Le regioni e le province autonome, all'esito  della  valutazione
effettuata, sulla base dei criteri  di  ammissibilita'  del  presente
decreto e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate,  trasmettono
al MITE, entro e non oltre sessanta  giorni  naturali  e  consecutivi
decorrenti dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  la  loro
proposta  definitiva  corredata  dalle   schede   progettuali   degli
interventi selezionati, presentate e firmate digitalmente dal  legale
rappresentante del soggetto proponente o dal suo delegato e compilate
in ogni loro parte con l'indicazione dei CUP  degli  interventi,  del
finanziamento richiesto in euro  e  della  riduzione  del  numero  di
abitanti  residenti  in  agglomerati  non  conformi  alla   direttiva
91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta  e
del trattamento delle acque reflue urbane atteso dal progetto,  e  in
agglomerati   conformi   per   i   quali   il   mancato    intervento
pregiudicherebbe  lo  status  di  conformita'.  La  proposta,  con  i
relativi allegati, deve essere caricata  sul  portale  del  Ministero
della transizione ecologica, tramite  apposita  piattaforma  dedicata
che sara' accessibile entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente decreto. All'atto della pubblicazione  dello  stesso  verra'
reso noto l'indirizzo del portale. Le  proposte  pervenute  oltre  il
termine  sopra  indicato  non  saranno  considerate;   parimenti   si
procedera' per quelle schede, facenti parte della proposta regionale,
che risulteranno incomplete. Le medesime regioni e province autonome,
con comunicazione separata caricata sul  medesimo  portale,  potranno
proporre anche interventi ulteriori rispetto al limite delle  risorse
a ciascuna assegnate, indicando l'ordine di priorita'  degli  stessi;
tali interventi verranno considerati  nell'ambito  di  una  lista  di
riserva, da cui attingere in caso di  revoca  e/o  riattribuzione  di
parte dei fondi assegnati, oppure in caso di  mancato  raggiungimento
dei  target  riepilogati  in   Allegato   1   tra   i   «criteri   di
ammissibilita'», in  quest'ultimo  caso,  anche  in  sostituzione  di
interventi precedentemente indicati.