IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un apposito  fondo  da  ripartire,  per  assicurare  il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo  infrastrutturale  del
Paese; 
  Visto in particolare il comma 142 della citata  legge  che  prevede
che gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; 
  Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  recante  «Interventi  urgenti  per   la   coesione   sociale   e
territoriale, con particolare riferimento a  situazioni  critiche  in
alcune  aree  del  Mezzogiorno»,  che  prevede  di   destinare   agli
interventi nel territorio composto  dalle  Regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un  volume
complessivo  annuale  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale
proporzionale alla popolazione di riferimento  o  conforme  ad  altro
criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 5, comma
2,  lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in particolare i
commi da 2-bis a 2-sexies cosi' come integrati dall'art. 41, comma 1,
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.
205 del 2017, che prevede il rifinanziamento del fondo  da  ripartire
di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016; 
  Visto, l'art. 1, comma 1075, della citata legge n.  205  del  2017,
che prevede che ai fini del monitoraggio dello stato  di  avanzamento
degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire  di
cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero invia entro il  15  settembre  di  ogni  anno  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una  apposita   relazione.   La   relazione   contiene   inoltre   un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di  avanzamento,
nonche'  una  indicazione  delle  principali  criticita'  riscontrate
nell'attuazione delle opere; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1076, della menzionata legge n. 205
del 2017, che, per  il  finanziamento  degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane, autorizza la spesa di 120 milioni di euro per
il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019  al
2023; 
  Visto, inoltre, l'art. 1, comma 1077, della suddetta legge  n.  205
del  2017,  che  prevede  che  «Con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 gennaio  2018,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'assegnazione   e
l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma  1076,  anche  sulla
base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita'
e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca
delle risorse assegnate e non utilizzate.»; 
  Visto l'art. 1, comma 1078, della citata legge n. 205 del 2017, che
dispone  che  le  province  e  le  citta'  metropolitane  certificano
l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076  entro
il 31 marzo successivo all'anno  di  riferimento,  mediante  apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e
che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse  assegnate  alle  singole  province  o  citta'
metropolitane sono  versate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   per   essere
riassegnate al fondo di cui al citato comma 1072 della medesima legge
n. 205 del 2017; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n.  244  e
recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge  di  bilancio
2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni  centrali  si  siano
conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel  territorio
composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Sicilia e Sardegna un  volume  complessivo  annuale  di  stanziamenti
ordinari in conto capitale», che,  all'art.  1,  comma  1,  definisce
quale «popolazione di riferimento", la popolazione  residente  al  1°
gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita
territorialmente in modo da  distinguere  la  quota  attribuibile  al
territorio  composto  dalle  Regioni   Abruzzo,   Molise,   Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da  quella  relativa
al resto del territorio nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 95, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»  che  istituisce  il
fondo   finalizzato   al   rilancio    degli    investimenti    delle
amministrazioni centrali dello Stato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56; 
  Vista la delibera CIPE  n.  63  del  2020  disposta  in  attuazione
dell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
giugno 2021, n. 115 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2020,
n. 190, concernente il regolamento di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9  giugno  2015,  n.  194,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata
istituita  la  struttura  tecnica   di   missione   per   l'indirizzo
strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
prot.  49  del  16  febbraio  2018  «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione delle  rete  viaria
di province e citta' metropolitane» registrato alla Corte  dei  conti
il 23 marzo 2018  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 100 del 2  maggio  2018,  che  ha  gia'  individuato  i
criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e  le
citta'  metropolitane  secondo  i  criteri   stabiliti   nell''intesa
raggiunta nella Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  nella
seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-II (SC).8 ed ha  fissato
i criteri per l'approvazione dei programmi da parte  della  Direzione
generale per le strade e le  autostrade  e  per  la  vigilanza  e  la
sicurezza  nelle  infrastrutture   stradali   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' fissato la tempistica per  le
attivita'  riguardanti  il  programma  stesso  e  le   modalita'   di
erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri possono  essere
assunti alla base della ripartizione e  dell'utilizzo  delle  risorse
del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 62, della legge di bilancio 2020, n. 160  del
27 dicembre 2019 che modifica l'art. 1 della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 come di seguito riportato «a) il comma 1076 e' sostituito  dal
seguente: - 1076. Per il finanziamento degli  interventi  relativi  a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di  province
e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro
per l'anno 2018, di 300 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  350
milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;  b)  il
comma 1078 e' sostituito dal seguente:  -  1078.  Le  province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al  comma  1076  entro  il  31  ottobre  successivo
all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o  parziale
realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi
di gara non riutilizzati, le corrispondenti  risorse  assegnate  alle
singole province o citta'  metropolitane  sono  versate  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate alla dotazione  finanziaria  di  cui  al
comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto
previsto   dal   principio   contabile   applicato   concernente   la
contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»; 
  Visto l'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che sostituisce il primo periodo dell'art. 1,  comma  1078,  della
legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come  di  seguito  riportato:  «Le
province   e   le   citta'   metropolitane   certificano   l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui  al  comma  1076  entro  il  31
dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019,  ed
entro il 31 dicembre successivo  all'anno  di  riferimento,  per  gli
interventi  realizzati  dal   2020   al   2023,   mediante   apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'art. 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  2019,
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.
8, che modifica le parole dell'art. 1, comma  1076,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «di 350 milioni  di
euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di  550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024  al  2034»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 360 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  410
milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al 2034»; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
19 marzo  2020,  n.  123,  recante  «Finanziamento  degli  interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione della  rete  viaria
di  province  e  citta'  metropolitane.  Integrazione  al   programma
previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio  2018»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  127  del  18  maggio
2020, con il quale sono state integrate le risorse  alle  province  e
citta' metropolitane per i  programmi  straordinari  di  manutenzione
della rete viaria; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
29 maggio 2020, n. 224, recante «Ripartizione e  utilizzo  dei  fondi
previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
riferito al finanziamento  degli  interventi  relativi  ai  programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province  e  citta'
metropolitane» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 173 dell'11 luglio 2020, con il  quale  sono  state  ulteriormente
integrate le risorse alle  province  e  citta'  metropolitane  per  i
programmi  straordinari  di  manutenzione  delle  rete   viaria   per
complessivi euro 456.960.534,00 ridotti  a  euro  455.165.664,00  per
effetto del concorso del Ministero agli obiettivi di finanza pubblica
di cui alla  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e  successivamente
incrementati ad euro 459.165.664 per  tenere  conto  dell'emendamento
103.Tab.2.2.5 al DLB 2020-2022 con il quale  e'  stato  richiesto  un
importo aggiuntivo di 1 milione di euro sul capitolo  7574,  per  gli
anni 2020 - 2023, assegnato alla Citta' metropolitana di Roma per  le
specifiche finalita' previste dall'emendamento medesimo, recepito con
legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante variazione degli importi  di
cui alla Missione 23 - Programma 23.2; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, commi  405  e
406, riporta - 405. «Per il finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione  straordinaria  e  adeguamento
funzionale e resilienza ai  cambiamenti  climatici  della  viabilita'
stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza
di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la  spesa
di 100 milioni di euro per l'anno  2022,  150  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,
300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al  2030  e  200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.» 406.  «Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405,  anche  sulla  base
della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a
fenomeni antropici, quali traffico  ed  incidentalita',  e  naturali,
quali eventi  sismici  e  dissesto  idrogeologico;  con  il  medesimo
decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani
predisposti  dalle  regioni,  province  e  citta'  metropolitane,  di
monitoraggio degli interventi, ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca  delle  risorse
in caso di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  procedurale  o  di
mancata alimentazione dei sistemi  di  monitoraggio.  Con  lo  stesso
decreto sono inoltre definiti i  criteri  generali  per  adeguare  la
progettazione e l'esecuzione di tali  opere  ai  principi  ambientali
dell'Unione europea»; 
  Vista  la  direttiva  2004/35/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 aprile  2004  sulla  responsabilita'  ambientale  in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; 
  Considerato  che,  dall'avvio  del   programma   straordinario   di
finanziamenti per la rete viaria secondaria, le regioni risultano per
la prima volta beneficiarie di fondi, e  che  quindi  si  ritiene  di
assegnare loro, in sede di prima applicazione,  una  quota  parte  di
finanziamento eccedente il mero riparto su base chilometrica  e  pari
al 15% dell'intero fondo disponibile; 
  Considerato che il criterio di ripartizione indicato nel comma 406,
per quanto riguarda le province e le citta' metropolitane,  e'  stato
gia' utilizzato per la ripartizione delle risorse di cui  al  decreto
ministeriale 49 del 16 febbraio  2018,  nonche'  utilizzato,  tenendo
conto delle variazioni intervenute con i decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 e decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  21  novembre  2019,  che  hanno  riguardato
trasferimenti dei tratti di viabilita' dalle  regioni  allo  Stato  e
viceversa, nei piu' recenti decreti  di  ripartizione  delle  risorse
decreto ministeriale 123 del 19 marzo  2020,  con  raggiunta  intesa,
rispettivamente, in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,
nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 -  II  (SC).8,  e
registrato alla  Corte  dei  conti  il  14  aprile  2020,  e  decreto
ministeriale  224  del  29  maggio  2020  con  raggiunta  intesa,  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  nella  seduta  del  21
maggio 2020, rep. atti n. 584 - II (SC).8, e  registrato  alla  Corte
dei conti il 16 giugno 2020; 
  Considerato che, per quanto riguarda le  regioni,  il  criterio  di
ripartizione basato sul proporzionamento  sulla  estesa  chilometrica
risulta ad oggi il piu' idoneo; 
  Ritenuto di applicare la ripartizione alle risorse assentite per  i
seguenti importi: 100 milioni di euro per l'anno 2022, 110 milioni di
euro per l'anno 2023, 160  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  130
milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2026 al  2029,  rimandando  a  successivi  decreti  la
ripartizione delle rimanenti somme di  cui  all'art.  1,  comma  405,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
  Considerato che Regione Lombardia ritiene piu' opportuno  destinare
la quota di propria spettanza in favore delle province e delle citta'
metropolitane del proprio territorio; 
  Acquisita l'intesa in Conferenza  Unificata  nella  seduta  del  30
marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Destinazione delle risorse 
 
  1. La somma complessiva di euro 1.700 milioni,  ripartita  in  euro
100 milioni per l'anno 2022, euro 110 milioni per l'anno  2023,  euro
160 milioni per l'anno 2024, euro 130 milioni per l'anno 2025 e  euro
300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al  2029,  e'  destinata  al
finanziamento degli interventi relativi a programmi  straordinari  di
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e  resilienza  ai
cambiamenti  climatici   della   viabilita'   stradale,   anche   con
riferimento a varianti di percorso  della  rete  viaria  di  regioni,
province e di citta' metropolitane. 
  2. La rimanente parte del fondo istituito con l'art. 1, comma  405,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sara' ripartita  con  ulteriori
decreti  del  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e d'intesa con la conferenza unificata. 
  3. Gli enti di cui al comma 1  assumono  le  funzioni  di  soggetti
attuatori  per  gli  interventi  compresi  nei  programmi  ammessi  a
finanziamento  nel  rispetto  delle  procedure  di  cui  al   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.