Art. 2 Criteri di ripartizione delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni le province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, applicati ai seguenti criteri: a. Regioni: estesa chilometrica; b. Province e citta' metropolitane: 1. Consistenza della rete viaria; 2. Tasso di incidentalita'; 3. Vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. 2. Per il calcolo del piano di riparto delle province e delle citta' metropolitane a ciascun criterio sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto: a. Consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. Estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento; 2. Numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento; b. incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri: 1. Numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 2. Numerosita' dei morti per km di rete stradale; 3. Numerosita' dei feriti per km di rete stradale; c. Vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 1. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso 6 per cento; 2. Popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso 6 per cento. 3. La quota parte destinata a regione Lombardia, pari a 74.337,00 euro, viene ripartita tra le 11 province e citta' metropolitane del territorio lombardo secondo i criteri di riparto di cui al comma 2 del presente articolo.