Art. 2 
 
                Criteri di ripartizione delle risorse 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra  le  regioni  le
province e le citta' metropolitane sulla base dei parametri descritti
ed esplicitati nella nota metodologica di  cui  all'allegato  1,  che
costituisce parte  integrante  del  presente  decreto,  applicati  ai
seguenti criteri: 
    a. Regioni: estesa chilometrica; 
    b. Province e citta' metropolitane: 
      1. Consistenza della rete viaria; 
      2. Tasso di incidentalita'; 
      3.   Vulnerabilita'   rispetto   a   fenomeni    di    dissesto
idrogeologico. 
  2. Per il calcolo del piano  di  riparto  delle  province  e  delle
citta' metropolitane a ciascun criterio sono  attribuiti  i  seguenti
pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto: 
    a.  Consistenza  della  rete  viaria,  peso  del  78  per  cento,
articolato nei seguenti parametri: 
      1.   Estensione   chilometrica   dell'intera   rete    stradale
provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso  del
50 per cento; 
      2. Numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per
cento; 
    b. incidentalita', peso del 10 per cento,  articolato  secondo  i
seguenti parametri: 
      1. Numerosita' degli incidenti per km di rete stradale; 
      2. Numerosita' dei morti per km di rete stradale; 
      3. Numerosita' dei feriti per km di rete stradale; 
    c. Vulnerabilita' per fenomeni di  dissesto  idrogeologico,  peso
del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri: 
      1. Popolazione a rischio residente in aree a  pericolosita'  da
frana su base provinciale, peso 6 per cento; 
      2. Popolazione a rischio  residente  in  aree  a  pericolosita'
idraulica su base provinciale, peso 6 per cento. 
      3. La  quota  parte  destinata  a  regione  Lombardia,  pari  a
74.337,00  euro,  viene  ripartita  tra  le  11  province  e   citta'
metropolitane del territorio lombardo secondo i criteri di riparto di
cui al comma 2 del presente articolo.