Art. 4 Utilizzo delle risorse 1. Le risorse di cui all'art. 1 saranno utilizzate, nel rispetto del programma di cui all'art. 5, comma 2, per la manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso; possono, inoltre, includere le seguenti attivita': a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico; b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresi' possibili interventi sulla segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l'illuminazione ed i sistemi di info-mobilita', qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo; c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte serventi l'infrastruttura; d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono: i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli; ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita'; iii. la riduzione dell'inquinamento ambientale; iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali; v. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico; vi. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione; vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell'importo finanziato; viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell'importo finanziato. 2. Le risorse di cui all'art. 1 sono inoltre utilizzabili per interventi su strade in gestione a comuni e comunita' montane, secondo un principio di sussidiarieta', qualora: a) le tratte in oggetto insistano su una linea di continuita' territoriale o funzionale di percorso; b) sia formalizzato un accordo tra gli enti interessati; c) rimanga fermo il ruolo di soggetto attuatore in capo all'ente destinatario delle risorse (provincia o citta' metropolitana). 3. Le risorse di cui all'art. 1 possono essere utilizzate anche con riferimento a varianti di percorso, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6 del presente decreto e delle misure di cui al successivo comma. 4. I piani di intervento devono tenere in conto dei criteri ambientali minimi, ove applicabili, ed inoltre porre in atto, sin dalla fase di progettazione, tutte le dovute misure atte a non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali di cui al regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e dei successivi atti delegati.