Art. 5 
 
                   Programmazione degli interventi 
                    e trasferimento delle risorse 
 
  1. Sulla base del  piano  di  riparto  di  cui  all'allegato  3,  a
decorrere dall'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  assunto
l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite  alle
regioni, province e  citta'  metropolitane  dopo  l'approvazione  del
programma ottennale 2022 - 2029 sulla base del piano  di  riparto  di
cui all'allegato 3, secondo le seguenti modalita': 
    a) entro il 31 dicembre 2022 l'intera annualita' 2022; 
    b) per le restanti annualita' (2023-2029), semestralmente,  sulla
base degli stati d'avanzamento dei lavori  rendicontati,  cosi'  come
desunti dal sistema di monitoraggio di cui al  successivo  art.  8  e
coerenti con il  cronoprogramma  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo. 
  2. Il trasferimento delle risorse relative e' effettuato sulla base
del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le  province  e  le
citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le
strade e le  autostrade,  l'alta  sorveglianza  sulle  infrastrutture
stradali e la vigilanza sui  contratti  concessori  autostradali  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
inderogabilmente entro il 30 settembre 2022. Il  programma  ottennale
deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3,  l'elenco  degli  interventi  oggetto  del   presente   contributo
identificati dal Codice unico di progetto (CUP). 
  3. La Direzione generale per le  strade  e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della  mobilita'  sostenibili  verifica  la  coerenza  dei  singoli
interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera  CIPE
n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma.  Entro
il termine di cui al periodo precedente, i programmi  sono  approvati
con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per   la   programmazione
strategica,  i  sistemi  infrastrutturali,  di  trasporto   a   rete,
informativi e statistici, e trasmessi al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le finalita' di monitoraggio. 
  4. Il programma di cui ai  precedenti  commi  e'  sviluppato  sulla
base: 
    a) della conoscenza delle  caratteristiche  geometriche  e  dello
stato  dell'infrastruttura,  del  traffico,   dell'incidentalita'   e
dell'esposizione al rischio idrogeologico; 
    b) dell'analisi della situazione esistente; 
    c) della previsione dell'evoluzione. 
  5.  Il  programma  deve  contenere   interventi   di   manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in  particolare
gli aspetti connessi alla resilienza ai cambiamenti  climatici  della
viabilita' stradale, alla durabilita' degli interventi,  ai  benefici
apportati in termini di  sicurezza,  di  riduzione  del  rischio,  di
qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e  deve
riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i  seguenti
elementi desumibili dal sistema di monitoraggio  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: 
    a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; 
    b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; 
    c) aggiudicazione dei lavori; 
    d) inizio e fine dei lavori; 
    e) inizio e  fine  del  collaudo  o  certificazione  di  regolare
esecuzione dei lavori. 
  6. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo
assentito di una percentuale non superiore al 20%  di  tale  importo.
Quanto sopra al fine di agevolare il  riutilizzo  delle  economie  di
gara,  con  la  facolta'  di  rimodularle  anche   sulle   annualita'
successive. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di  realizzazione  dei
programmi nei limiti del piano di riparto di cui all'allegato 3. 
  7.   Il   programma   relativo   ad   ogni   annualita'    contiene
l'individuazione  di  ogni  intervento  comprensivo  del  codice  CUP
valido, le schede descrittive e riepilogative di  ciascun  intervento
da realizzare. 
  8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio,
la  Direzione  generale  per  le  strade  e  le  autostrade,   l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili pubblica sul proprio sito istituzionale
il modello delle schede descrittive da utilizzare e rende disponibile
l'applicativo da utilizzare per la compilazione delle stesse entro 45
giorni dalla scadenza di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,
comunicando altresi' le  modalita'  operative  per  l'utilizzo  dello
stesso. 
  9. L'ultimazione dei lavori va  certificata  30  giorni  prima  del
termine per la rendicontazione. Il collaudo o  la  certificazione  di
regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e'  effettuato
entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del
Programma per gli interventi; relativamente all'annualita' 2022, tale
scadenza e' fissata il 31 dicembre 2024. 
  10. Gli interventi  inseriti  nel  Programma  possono  anche  avere
durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di  rendicontazione
relative alla singola annualita' da effettuare entro il  31  dicembre
dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi. 
  11. Fermo restando il completamento  dei  lavori  degli  interventi
inseriti nel Programma, i ribassi d'asta  possono  essere  utilizzati
secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente
la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.