Art. 5 Programmazione degli interventi e trasferimento delle risorse 1. Sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' assunto l'impegno pluriennale delle risorse. Le risorse sono trasferite alle regioni, province e citta' metropolitane dopo l'approvazione del programma ottennale 2022 - 2029 sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3, secondo le seguenti modalita': a) entro il 31 dicembre 2022 l'intera annualita' 2022; b) per le restanti annualita' (2023-2029), semestralmente, sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori rendicontati, cosi' come desunti dal sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8 e coerenti con il cronoprogramma di cui al comma 5 del presente articolo. 2. Il trasferimento delle risorse relative e' effettuato sulla base del Programma ottennale 2022-2029 che le regioni, le province e le citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili inderogabilmente entro il 30 settembre 2022. Il programma ottennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal Codice unico di progetto (CUP). 3. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili verifica la coerenza dei singoli interventi con le finalita' del programma e con la disciplina dettata dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e della delibera CIPE n. 63/2020 entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Entro il termine di cui al periodo precedente, i programmi sono approvati con decreto del Capo del Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, e trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di monitoraggio. 4. Il programma di cui ai precedenti commi e' sviluppato sulla base: a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico; b) dell'analisi della situazione esistente; c) della previsione dell'evoluzione. 5. Il programma deve contenere interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo, sviluppando in particolare gli aspetti connessi alla resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, alla durabilita' degli interventi, ai benefici apportati in termini di sicurezza, di riduzione del rischio, di qualita' della circolazione degli utenti ed ai relativi costi e deve riportare, attraverso un cronoprogramma degli interventi, i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione; b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione; c) aggiudicazione dei lavori; d) inizio e fine dei lavori; e) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori. 6. In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara, con la facolta' di rimodularle anche sulle annualita' successive. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di realizzazione dei programmi nei limiti del piano di riparto di cui all'allegato 3. 7. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene l'individuazione di ogni intervento comprensivo del codice CUP valido, le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare. 8. Al fine di uniformare le attivita' ed espletare il monitoraggio, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili pubblica sul proprio sito istituzionale il modello delle schede descrittive da utilizzare e rende disponibile l'applicativo da utilizzare per la compilazione delle stesse entro 45 giorni dalla scadenza di cui al comma 2 del presente articolo, comunicando altresi' le modalita' operative per l'utilizzo dello stesso. 9. L'ultimazione dei lavori va certificata 30 giorni prima del termine per la rendicontazione. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del Programma per gli interventi; relativamente all'annualita' 2022, tale scadenza e' fissata il 31 dicembre 2024. 10. Gli interventi inseriti nel Programma possono anche avere durata pluriennale, evidenziando le somme oggetto di rendicontazione relative alla singola annualita' da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento per gli interventi. 11. Fermo restando il completamento dei lavori degli interventi inseriti nel Programma, i ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.