Art. 6 Criteri generali per adeguare i programmi ai principi ambientali 1. Per ciascun intervento di importo superiore a 5 milioni finanziato dal presente decreto, il soggetto attuatore e' tenuto a: i. quantificare e identificare i rifiuti prodotti, tramite la redazione di un piano di gestione dei rifiuti prodotti sin dalle fasi di cantierizzazione, prevedendo la quota parte da avviare a riciclaggio, conformemente alle normative in materia; ii. analizzare le possibili interazioni con le matrici acqua e suolo, prevedendo un efficiente sistema di regimentazione delle acque ed evitando la contaminazione dei corpi idrici superficiali, delle falde acquifere e del suolo, anche per le fasi di cantierizzazione, valutando l'applicazione di metodologie operative a basso impatto ambientale, quali, ad esempio, l'utilizzo della tecnologia del fresato a freddo; iii. per tratte in variante progettate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita' o in prossimita' di esse, verificare la sussistenza di sensibilita' territoriali, anche in relazione alle principali direttive europee di riferimento; iv. prevedere l'inserimento di passaggi faunistici, inferiori o superiori, dimensionati secondo le effettive specie presenti, da realizzare per interventi fuori dai centri abitati e comunque al minimo ogni 2 km per aree boschive o ad orografia collinare; 2. Per gli interventi di cui al comma precedente il Soggetto Attuatore deve inoltre redigere un'Analisi costi - efficacia (ACE), confrontando un certo numero di alternative o soluzioni progettuali, comprendendo al minimo anche la situazione ex - ante, dalla quale risulti un evidente beneficio in termini ambientali, secondo quanto specificato nei punti successivi: i. se l'intervento si rende necessario per snellire i flussi di traffico, l'analisi deve essere condotta sulla base dei costi delle varie alternative e di una correlata misura della variazione assoluta di emissioni di CO2 o di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona; ii. se l'intervento si rende necessario per evitare zone caratterizzate da un conclamato rischio idrogeologico (frane, smontamenti, erosioni al piede di opere d'arte...) o per diminuire vizi costruttivi non altrimenti superabili della sezione viaria, l'analisi deve essere condotta, scegliendo il tracciato normativamente corretto di minore impatto in termini di consumo di nuovo suolo che comunque non comporti aumenti significativi di CO2 o di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona. 3. L'arco temporale da prendere a riferimento per le analisi di cui al comma precedente e' stabilito in 30 anni, a cui aggiungere il periodo di investimento e di cantierizzazione.