Art. 6 
 
              Criteri generali per adeguare i programmi 
                       ai principi ambientali 
 
  1.  Per  ciascun  intervento  di  importo  superiore  a  5  milioni
finanziato dal presente decreto, il soggetto attuatore e' tenuto a: 
    i. quantificare e identificare i  rifiuti  prodotti,  tramite  la
redazione di un piano di gestione dei rifiuti prodotti sin dalle fasi
di  cantierizzazione,  prevedendo  la  quota  parte  da   avviare   a
riciclaggio, conformemente alle normative in materia; 
    ii. analizzare le possibili interazioni con le  matrici  acqua  e
suolo, prevedendo un efficiente sistema di regimentazione delle acque
ed evitando la contaminazione dei corpi  idrici  superficiali,  delle
falde acquifere e del suolo, anche per le fasi  di  cantierizzazione,
valutando l'applicazione di metodologie  operative  a  basso  impatto
ambientale,  quali,  ad  esempio,  l'utilizzo  della  tecnologia  del
fresato a freddo; 
    iii. per tratte in variante progettate in aree sensibili sotto il
profilo della biodiversita' o in prossimita' di esse,  verificare  la
sussistenza di sensibilita' territoriali,  anche  in  relazione  alle
principali direttive europee di riferimento; 
    iv. prevedere l'inserimento di passaggi faunistici,  inferiori  o
superiori, dimensionati secondo  le  effettive  specie  presenti,  da
realizzare per interventi fuori dai  centri  abitati  e  comunque  al
minimo ogni 2 km per aree boschive o ad orografia collinare; 
  2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  precedente  il  Soggetto
Attuatore deve inoltre redigere un'Analisi costi -  efficacia  (ACE),
confrontando un certo numero di alternative o soluzioni  progettuali,
comprendendo al minimo anche la situazione ex  -  ante,  dalla  quale
risulti un evidente beneficio in termini ambientali,  secondo  quanto
specificato nei punti successivi: 
    i. se l'intervento si rende necessario per snellire i  flussi  di
traffico, l'analisi deve essere condotta sulla base dei  costi  delle
varie alternative e di una correlata misura della variazione assoluta
di emissioni di CO2 o di altro parametro  ambientale  particolarmente
sensibile nella zona; 
    ii.  se  l'intervento  si  rende  necessario  per  evitare   zone
caratterizzate  da  un  conclamato  rischio   idrogeologico   (frane,
smontamenti, erosioni al piede di opere d'arte...)  o  per  diminuire
vizi costruttivi non  altrimenti  superabili  della  sezione  viaria,
l'analisi   deve   essere   condotta,   scegliendo    il    tracciato
normativamente corretto di minore impatto in termini  di  consumo  di
nuovo suolo che comunque non comporti aumenti significativi di CO2  o
di altro parametro ambientale particolarmente sensibile nella zona. 
  3. L'arco temporale da prendere a riferimento per le analisi di cui
al comma precedente e' stabilito in 30  anni,  a  cui  aggiungere  il
periodo di investimento e di cantierizzazione.