Art. 7 Revoca delle risorse 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'art. 8, o di mancata realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, e' disposta la revoca delle corrispondenti risorse assegnate alle singole regioni, province o citta' metropolitane; i soggetti attuatori interessati versano i corrispettivi importi sul pertinente capitolo di entrata dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 2. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di calamita' naturali dichiarate ai sensi del decreto legislativo 1 del 2018, che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori; le verifiche sono effettuate dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche tramite interlocuzioni con i soggetti beneficiari. 3. La verifica del rispetto del termine di cui all'art. 5, comma 5, lettera c), ovvero del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nascenti dall'aggiudicazione dei lavori, e' effettuata attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo art. 8, sulla base dei dati provenienti dal sistema SIMOG dell'ANAC.