IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234  recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2022-2024»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 702, che  stabilisce  che  al
fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del
contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico
e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo  delle
fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel  mondo,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per  l'anno
2022, da destinare alle imprese operanti nel settore  della  ceramica
artistica e del vetro artistico di Murano; 
  Visto altresi' il terzo capoverso  dell'art.  1,  comma  702  della
citata legge 30 dicembre 2021, n. 234 che prevede che con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  legge,  sentiti  il  Ministro
della cultura e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati i criteri  e  le  modalita'  di  riparto  delle  risorse,
nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione  delle
risorse non utilizzate; 
  Visto il comma 703 del medesimo art. 1, che prevede che i  benefici
di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei  limiti  del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli n. 107 e  n.  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche ed integrazioni, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli n.  107  e  n. 108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli n.  107  e  n.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la comunicazione C (2021) 8442, che  ha  approvato  la  sesta
proroga del quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, ed in  particolare  gli  articoli
46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e il regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
aprile 2016, in materia  di  protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Visto l'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Considerato  che  sul  capitolo  di  bilancio  2171   «sostegno   e
valorizzazione della ceramica artistica tradizionale», PG «sostegno e
valorizzazione della ceramica artistica  e  del  vetro  artistico  di
Murano», sussiste una disponibilita' finanziaria di euro 5.000.000,00
(cinque milioni/00) per l'anno 2022; 
  Ritenuto   opportuno   demandare    ad    un    ente    in    house
dell'amministrazione centrale la valutazione e gestione delle domande
di ammissione al contributo; 
  Sentiti il Ministro della cultura e  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze ed acquisiti i relativi pareri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    b) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive  modifiche
ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di  aiuti  compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    c) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione,  del  18  dicembre  2013,  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli   aiuti   di
importanza minore («de minimis»); 
    d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    e)  «Invitalia»:  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato.