Art. 10 
 
              Concessione ed erogazione del contributo 
 
  1. Invitalia esamina le domande  di  ammissione  alle  agevolazioni
secondo  l'ordine  cronologico   di   ricevimento,   verificando   la
sussistenza  dei  requisiti  prescritti  e   la   completezza   della
documentazione prodotta. 
  2. Il contributo e' concesso  ed  erogato  dal  Ministero  fino  ad
esaurimento delle risorse disponibili. 
  3.  Per  le  domande  di  agevolazione  per  le  quali  l'attivita'
istruttoria si e' conclusa con esito positivo,  il  soggetto  gestore
procede  alla  registrazione  dell'aiuto  individuale  nel   registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,  e,
ove  nulla  osti,  adotta  il  provvedimento  di  concessione   delle
agevolazioni. 
  4. L'erogazione avviene in  via  anticipata.  Successivamente  alla
data di erogazione del contributo a fondo perduto il beneficiario  e'
tenuto  a  trasmettere  a  mezzo  PEC,   attestazione   dell'avvenuto
pagamento tramite copia  della  corrispondente  fattura  quietanzata,
secondo le modalita' che verranno indicate  con  il  decreto  di  cui
all'art. 9, comma 2. 
  5. In mancanza della presentazione  della  documentazione  relativa
all'avvenuto pagamento della fattura  ammessa  alle  agevolazioni  il
contributo e' revocato. 
  6. In mancanza della presentazione della documentazione di  cui  al
comma 5 del presente articolo, non e' possibile presentare la domanda
di agevolazione relativa alla bolletta successiva. 
  7.  Le  risorse  oggetto  di  revoca  verranno  riallocate  tramite
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.