Art. 11 
 
                               Cumulo 
 
  1. Le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  possono  essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis»,  nel  rispetto
dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di
Stato di riferimento. 
  2. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili -
sugli  stessi  costi  -  con   nessun'altra   agevolazione   pubblica
nazionale, europea o regionale.