Art. 11 Cumulo 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili - sugli stessi costi - con nessun'altra agevolazione pubblica nazionale, europea o regionale.