Art. 12 Conservazione della documentazione 1. E' fatto obbligo al beneficiario di curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa all'iniziativa, tenendola separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa ed a renderla accessibile senza limitazioni al Ministero. 2. La documentazione deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni dal pagamento del contributo a fondo perduto.