Art. 12 
 
                 Conservazione della documentazione 
 
  1. E' fatto obbligo al  beneficiario  di  curare  la  conservazione
della   documentazione   amministrativa    e    contabile    relativa
all'iniziativa, tenendola separata dagli  altri  atti  amministrativi
dell'impresa  ed  a  renderla  accessibile   senza   limitazioni   al
Ministero. 
  2. La documentazione deve  essere  mantenuta  per  un  periodo  non
inferiore a dieci anni dal pagamento del contributo a fondo perduto.