Art. 13 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1.  Il  soggetto  gestore  dispone,  in  relazione  alla  natura  e
all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la
revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, oltre  che  nel
caso dell'art. 10, comma 5, nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu'  requisiti
di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o  irregolare,
per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   dall'impresa
beneficiaria; 
    c) mancato rispetto dei limiti di cumulo  delle  agevolazioni  di
cui all'art. 11; 
    d) apertura di una procedura  di  liquidazione  volontaria  o  di
altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    e)  cessazione  o   delocalizzazione   dell'attivita'   economica
agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito
territoriale e funzionale di appartenenza, nei  tre  anni  successivi
alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    f) negli altri casi di revoca, totale o  parziale,  previsti  dal
provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 3, nonche'  in
relazione alle condizioni  e  agli  obblighi  a  carico  dell'impresa
beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento europeo.