Art. 13 Revoca delle agevolazioni 1. Il soggetto gestore dispone, in relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, oltre che nel caso dell'art. 10, comma 5, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza o della perdita di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 11; d) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; e) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell'ambito territoriale e funzionale di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; f) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 3, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.