Art. 14 Disposizioni finali 1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla registrazione del regime di aiuti nel registro nazionale degli aiuti. 2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.