Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto  e'
subordinata alla registrazione  del  regime  di  aiuti  nel  registro
nazionale degli aiuti. 
  2. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui presente decreto
sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista
dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n.  124
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  agli   obblighi   di
pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
  3. La misura di  sostegno  disciplinata  dal  presente  decreto  e'
pubblicata     sulla      piattaforma      telematica      denominata
«Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34.