Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto: 
    a. le imprese operanti nel settore del vetro artistico di  Murano
la  cui  attivita',  e'  individuata  dal  codice  ATECO  2007   23.1
«Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro», con  sede  operativa
nell'isola di Murano (Comune di Venezia); 
    b. le imprese operanti nel settore della  ceramica  artistica  la
cui  attivita',  e'  individuata  dal   codice   ATECO   2007   23.41
«Fabbricazione  di  prodotti  in  ceramica  per   usi   domestici   e
ornamentali», con sede operativa  nell'isola  di  Murano  (Comune  di
Venezia); 
  2. Le imprese di  cui  al  comma  1,  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di cui all'art. 9: 
    a. devono  essere  regolarmente  iscritte  nel  registro  imprese
istituito presso la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura competente  per  territorio  e  attive  alla  data  della
presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione  della  data
di iscrizione, fara' fede la data risultante dalla visura camerale; 
    b. devono avere sede operativa nell'isola di  Murano  (Comune  di
Venezia)  alla  data  di  presentazione  dell'istanza.  La   predetta
localizzazione deve risultare dalla visura camerale; 
    c. devono risultare nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
diritti,  non  essere  in  liquidazione  volontaria  e   non   essere
sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie; 
    d. non devono aver ricevuto e successivamente  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato aiuti individuati  quali  illegali  o
incompatibili dalla Commissione europea  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  maggio  2007  («Impegno
Deggendorf»); 
    e. non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre  2019,  come  da
definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di
esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e
piccole imprese, purche' risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla
lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano
ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; 
    f.  devono  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi   al
regolamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente. 
    g. Sono, in ogni caso,  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le imprese che: 
      i. risultino destinatarie di  sanzioni  interdittive  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      ii. i cui legali rappresentanti o  amministratori  siano  stati
condannati, con sentenza definitiva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per
i reati che  costituiscono  motivo  di  esclusione  di  un  operatore
economico  dalla  partecipazione  a  una  procedura  di   appalto   o
concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  vigente  alla  data   di
presentazione della domanda; 
      iii. nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una  causa
ostativa  ai  sensi  della  disciplina  antimafia  di   cui   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      iv. che si trovino in altre  condizioni  previste  dalla  legge
come causa di incapacita' a beneficiare di  agevolazioni  finanziarie
pubbliche o comunque a cio' ostative. 
    h. Devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
  3. Le imprese richiedenti attestano il possesso  dei  requisiti  di
cui alle lettere da a) a g)  tramite  presentazione,  all'atto  della
domanda di  contributo,  di  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo  le  modalita'  previste
dal decreto direttoriale di cui all'art.  9,  comma  2  del  presente
decreto.