Art. 10
Concessione ed erogazione del contributo
1. Previa valutazione e approvazione da parte del Consiglio, il
Ministero provvede, tramite apposito decreto, alla concessione ed
erogazione dei contributi relativi ai progetti per i quali
l'istruttoria si e' conclusa positivamente.
2. Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non ammissibilita' o
di esclusione delle domande presentate, l'impresa riceve formale
comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della
legge n. 241/1990.
3. La concessione dei contributi avviene per elenco, secondo
l'ordine cronologico di ricezione delle domande e nei limiti delle
risorse disponibili.
4. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello,
e per le quali dovesse risultare insussistente la relativa copertura
finanziaria, sono decadute.
5. Il Ministero provvede ad erogare il contributo alle imprese in
un'unica soluzione.