Art. 11
Monitoraggio e controlli
1. Il Ministero puo' effettuare controlli anche a campione sulle
iniziative agevolate.
2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta
disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione
relativa alle attivita' svolte per un periodo di cinque anni a
partire dalla data di concessione del contributo.
3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno
richiesti al fine di consentire e favorire le attivita' di
monitoraggio e controllo da parte del Ministero.