Art. 12
Revoca
1. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono
revocati nei seguenti casi:
a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per
fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa
beneficiaria;
c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di
altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie
antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione;
d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo
di cui all'art. 11;
e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal
provvedimento di concessione di cui all'art. 10, comma 1, nonche' in
relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa
beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche
appartenenti all'ordinamento europeo;
f) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata
dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad
eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro
cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve
restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo
n. 123/1998.