Art. 7
Spese ammissibili
1. Ai fini dell'ammissibilita', le spese previste dall'art. 6
devono essere:
a) sostenute entro il termine previsto dal provvedimento di cui
all'art. 9, comma 2;
b) direttamente finalizzate all'attivita' aziendale;
c) relative a beni e servizi acquistati da terzi che non hanno
relazioni con l'impresa acquirente e alle normali condizioni di
mercato;
d) laddove riferite a beni ammortizzabili, gli stessi devono
essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre
anni dalla data di concessione del contributo;
e) effettuate attraverso modalita' che consentano la loro piena
tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si
riferiscono.
2. Non sono ammesse le spese per:
a) l'acquisto di componenti, pezzi di ricambio o parti di
macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito
dell'autonomia funzionale;
b) terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi
genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di allarme, di
riscaldamento e raffreddamento;
c) scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
d) attrezzature e arredi;
e) mezzi targati;
f) beni usati o rigenerati;
g) commesse interne;
h) materiali di consumo;
i) utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di
energia elettrica, gas, etc.;
j) imposte e tasse;
k) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere;
l) costi legali e notarili;
m) non direttamente finalizzate all'attivita' produttiva della
impresa;
n) beni per cui siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi
natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie.