Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Ai fini  dell'ammissibilita',  le  spese  previste  dall'art.  6
devono essere: 
    a) sostenute entro il termine previsto dal provvedimento  di  cui
all'art. 9, comma 2; 
    b) direttamente finalizzate all'attivita' aziendale; 
    c) relative a beni e servizi acquistati da terzi  che  non  hanno
relazioni con l'impresa  acquirente  e  alle  normali  condizioni  di
mercato; 
    d) laddove riferite a  beni  ammortizzabili,  gli  stessi  devono
essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre
anni dalla data di concessione del contributo; 
    e) effettuate attraverso modalita' che consentano la  loro  piena
tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si
riferiscono. 
  2. Non sono ammesse le spese per: 
    a) l'acquisto  di  componenti,  pezzi  di  ricambio  o  parti  di
macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano  il  requisito
dell'autonomia funzionale; 
    b) terreni e fabbricati, incluse le opere  murarie  di  qualsiasi
genere, ivi compresi gli impianti idrici, elettrici, di  allarme,  di
riscaldamento e raffreddamento; 
    c) scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere; 
    d) attrezzature e arredi; 
    e) mezzi targati; 
    f) beni usati o rigenerati; 
    g) commesse interne; 
    h) materiali di consumo; 
    i) utenze di qualsiasi  genere,  ivi  compresa  la  fornitura  di
energia elettrica, gas, etc.; 
    j) imposte e tasse; 
    k) contributi e oneri sociali di qualsiasi genere; 
    l) costi legali e notarili; 
    m) non direttamente finalizzate  all'attivita'  produttiva  della
impresa; 
    n) beni per cui siano state assegnate agevolazioni  di  qualsiasi
natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie.