Art. 8
Contributo concedibile
1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, nell'ambito del
regolamento de minimis, puo' essere concesso dal Ministero un
contributo in conto capitale:
a) di importo non superiore all'80 per cento delle spese totali
ammissibili;
b) di importo, comunque, non superiore a euro 50.000,00
(cinquantamila/00) per singola impresa.