IL DIRETTORE GENERALE 
         per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini 
        e alle imprese in materia di trasporti e navigazione 
 
  Visto l'art. 78, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 come modificato dall'art. 49,  comma  5-ter,  lettera  g)  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure  urgenti  per
la semplificazione e l'innovazione  digitale»,  che  prevede  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, individui le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali,
anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le  persone  con
disabilita', per le quali  la  visita  e  prova  non  sono  richieste
nonche' stabilisca le modalita' e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione. 
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2021 che, all'art. 5, comma
2, prevede che gli allegati al decreto  stesso  sono  aggiornati  con
provvedimento  del  direttore  della  Direzione   generale   per   la
motorizzazione; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dalla
mobilita' sostenibili n. 149  del  19  maggio  2022  adeguamento  del
decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento
delle modifiche delle caratteristiche costruttive  e  funzionali  dei
veicoli e aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto il decreto dirigenziale del 5  novembre  2021  del  direttore
generale per la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle
imprese in materia di  trasporti  e  navigazione  che  ha  modificato
l'allegato  A  del   decreto   ministeriale   dell'8   gennaio   2021
introducendo nuove  modifiche  delle  caratteristiche  costruttive  e
funzionali dei veicoli non subordinate a visita e prova; 
  Considerato che, si rende necessario aggiornare  l'allegato  B  del
decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 per prevedere  dichiarazioni
delle officine conformi alle modifiche apportate alle caratteristiche
costruttive e funzionali dei  veicoli  non  subordinate  a  visita  e
prova; 
  Considerato che si rende necessario  modificare  il  punto  1.1.1.5
della parte 2 dell'allegato A del decreto Ministeriale dell'8 gennaio
2021 per rettificare un errore materiale. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il punto 1.1.1.5 dell'allegato «A» parte 2 e' sostituito da: 
    «1.1.1.5 nulla osta del costruttore  del  veicolo,  ove  previsto
dall'art. 236 del regolamento di attuazione  al  nuovo  codice  della
strada.».