IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Visto l'art. 78, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 49, comma 5-ter, lettera g) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, individui le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la visita e prova non sono richieste nonche' stabilisca le modalita' e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2021 che, all'art. 5, comma 2, prevede che gli allegati al decreto stesso sono aggiornati con provvedimento del direttore della Direzione generale per la motorizzazione; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dalla mobilita' sostenibili n. 149 del 19 maggio 2022 adeguamento del decreto 8 gennaio 2021 recante innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione; Visto il decreto dirigenziale del 5 novembre 2021 del direttore generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione che ha modificato l'allegato A del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 introducendo nuove modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli non subordinate a visita e prova; Considerato che, si rende necessario aggiornare l'allegato B del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2021 per prevedere dichiarazioni delle officine conformi alle modifiche apportate alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli non subordinate a visita e prova; Considerato che si rende necessario modificare il punto 1.1.1.5 della parte 2 dell'allegato A del decreto Ministeriale dell'8 gennaio 2021 per rettificare un errore materiale. Decreta: Art. 1 Il punto 1.1.1.5 dell'allegato «A» parte 2 e' sostituito da: «1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, ove previsto dall'art. 236 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada.».