Art. 4 
 
                     Funzioni tecnico-ispettive 
 
  1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti  in  servizio  presso
l'U.S.R. investiti dell'esercizio della funzione  ispettiva  tecnica,
collocato  in  posizione  di  dipendenza  funzionale  dal   dirigente
preposto  all'U.S.R.  medesimo,  assolve   alle   funzioni   previste
dall'art. 397 del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni. 
  2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica  sono
determinate, ai sensi dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  n.  166  del  2021,  con  apposito  atto  di
indirizzo del Ministro.