Art. 4 Funzioni tecnico-ispettive 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti in servizio presso l'U.S.R. investiti dell'esercizio della funzione ispettiva tecnica, collocato in posizione di dipendenza funzionale dal dirigente preposto all'U.S.R. medesimo, assolve alle funzioni previste dall'art. 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. 2. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 2021, con apposito atto di indirizzo del Ministro.