Art. 10
Modalita' di erogazione del contributo
1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato entro
trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.
2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo bonifico bancario
alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della
domanda.
3. L'ammontare massimo del contributo e' erogato in un'unica
soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di
concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della
disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al trenta per
cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria
rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte
di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni
circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione.
4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto
beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema
informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la
seguente documentazione firmata digitalmente dal legale
rappresentante:
a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese
assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del
soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero,
ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;
c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche,
documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di
beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo
pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso.
5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data
di conclusione dell'intervento:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti
dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare
diffusione dei risultati delle attivita', sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili,
effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;
c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al
conseguimento dei target associati all'investimento;
d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.
6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo
espletamento delle verifiche previste, avverra' entro il termine di
novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.
7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste
per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine
massimo di dieci giorni solari e consecutivi.
8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di
erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di
pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la
relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno
essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di
ricezione della richiesta di modifica.
10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata:
a) all'approvazione, da parte delle competenti autorita' in
materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto
beneficiario;
b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'
contributiva e fiscale;
c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa
antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
11. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei
soggetti beneficiari e' subordinata all'effettiva erogazione delle
risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in
favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione
europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.
12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e
amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi
finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti
beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di
cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti
dalla normativa europea e nazionale di riferimento.