Art. 10 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato  entro
trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda. 
  2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo  bonifico  bancario
alle coordinate IBAN  indicate  al  momento  di  presentazione  della
domanda. 
  3. L'ammontare  massimo  del  contributo  e'  erogato  in  un'unica
soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la  facolta'  di
concedere, a domanda del soggetto beneficiario  e  nei  limiti  della
disponibilita' delle risorse, un'anticipazione  fino  al  trenta  per
cento, a fronte della presentazione di idonea  garanzia  fideiussoria
rilasciata  da  imprese  bancarie  che  rispondano  ai  requisiti  di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano  le  rispettive
attivita'  o  rilasciata  dagli  intermediari   finanziari   iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a  fronte
di cauzione  costituita,  a  scelta  del  soggetto  beneficiario,  in
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli  del  debito
pubblico garantiti dallo Stato al  corso  del  giorno  del  deposito,
presso le aziende autorizzate, ovvero, ad  esclusione  degli  assegni
circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di  pegno  a  favore
dell'amministrazione. 
  4.  Ai  fini  dell'erogazione   dell'anticipazione,   il   soggetto
beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema
informativo, entro  trenta  giorni  dall'inizio  dell'intervento,  la
seguente   documentazione    firmata    digitalmente    dal    legale
rappresentante: 
    a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  imprese  bancarie
che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi  che
ne  disciplinano  le  rispettive   attivita'   o   rilasciata   dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie  imprese
assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del
soggetto  beneficiario,  in  contanti,  con  bonifico,   in   assegni
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti  dallo  Stato  al
corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero,
ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione; 
    b) documentazione di legge per le verifiche antimafia; 
    c)   in   caso   di   opere   edili-murarie   e   impiantistiche,
documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori; 
    d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di
beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati  per  un  importo
pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso. 
  5. Per la fruizione del contributo,  il  soggetto  beneficiario  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni  dalla  data
di conclusione dell'intervento: 
    a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi  conseguiti
dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero  al  fine  di  dare
diffusione dei risultati delle  attivita',  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa e  da  un  professionista  abilitato,  ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    b) una rendicontazione delle  spese  effettivamente  sostenute  e
fatture quietanzate relative alle  tipologie  di  spesa  ammissibili,
effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso; 
    c) una rendicontazione del contributo  fornito  dal  progetto  al
conseguimento dei target associati all'investimento; 
    d) documentazione di legge per le verifiche antimafia. 
  6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo,  previo
espletamento delle verifiche previste, avverra' entro il  termine  di
novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. 
  7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste
per la fase di erogazione devono essere presentate entro  un  termine
massimo di dieci giorni solari e consecutivi. 
  8. In  tale  ipotesi,  i  termini  temporali  del  procedimento  di
erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento  della
documentazione integrativa. 
  9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di  spesa  e  di
pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti  ad  esempio  la
relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri  ancora)  dovranno
essere trasmesse direttamente nel sistema informativo  a  seguito  di
ricezione della richiesta di modifica. 
  10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata: 
    a) all'approvazione,  da  parte  delle  competenti  autorita'  in
materia   urbanistica,   del   progetto   presentato   dal   soggetto
beneficiario; 
    b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'
contributiva e fiscale; 
    c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa
antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto; 
    d) all'acquisizione dei certificati del casellario  giudiziale  e
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 
  11. Resta inteso che l'erogazione  del  contributo  in  favore  dei
soggetti beneficiari e' subordinata  all'effettiva  erogazione  delle
risorse finanziarie da parte del Servizio centrale  per  il  PNRR  in
favore del Ministero  e  all'adozione,  da  parte  della  Commissione
europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto. 
  12.  Il   monitoraggio   e   la   rendicontazione   finanziaria   e
amministrativa   relativa   alla   realizzazione   degli   interventi
finanziati sono effettuati sulla base di dati  forniti  dai  soggetti
beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di
cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e  dei  principi  stabiliti
dalla normativa europea e nazionale di riferimento.