Art. 10 Modalita' di erogazione del contributo 1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda. 2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda. 3. L'ammontare massimo del contributo e' erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facolta' di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al trenta per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. 4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante: a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; b) documentazione di legge per le verifiche antimafia; c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori; d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso. 5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento: a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attivita', sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso; c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento; d) documentazione di legge per le verifiche antimafia. 6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverra' entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. 7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi. 8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. 9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica. 10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata: a) all'approvazione, da parte delle competenti autorita' in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario; b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita' contributiva e fiscale; c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto; d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 11. Resta inteso che l'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari e' subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto. 12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.