Art. 11 
 
                               Cumulo 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in
relazione agli stessi costi ammissibili, con altri  aiuti  di  Stato,
compresi quelli de minimis,  nel  rispetto  del  divieto  del  doppio
finanziamento  e  purche'  tale  cumulo  non  porti  al   superamento
dell'intensita'  di  aiuto  stabilita  per  ciascuna   tipologia   di
investimento di cui al presente decreto. 
  2. Gli aiuti di cui al presente  decreto  possono  essere  altresi'
cumulati con  qualsiasi  altra  misura  di  sostegno  finanziata  con
risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi  costi
ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene,  e
non porti al superamento del costo  sostenuto  per  ciascun  tipo  di
intervento di cui al presente decreto.