Art. 11
Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in
relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato,
compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio
finanziamento e purche' tale cumulo non porti al superamento
dell'intensita' di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di
investimento di cui al presente decreto.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresi'
cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con
risorse pubbliche, purche' tale cumulo non riguardi gli stessi costi
ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e
non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di
intervento di cui al presente decreto.