Art. 12
Controlli e revoche
1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha
facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi
agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di
verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi
secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio
finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli
interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione
dell'ultima agevolazione.
2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il
Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o
parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei
seguenti casi:
a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero
documentazione irregolare per fatticomunque imputabili al soggetto
beneficiario e non sanabili;
b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della
concessione delle agevolazioni;
c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali
indicati al precedente art. 9;
e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso
di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare
un danno significativo»;
f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili
ai soggetti beneficiari;
g) esito negativo dei controlli;
h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal
provvedimento di concessione del finanziamento;
i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.
3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha
diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente
erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.
4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.