Art. 12 
 
                         Controlli e revoche 
 
  1. Il Ministero, anche per il tramite del  soggetto  attuatore,  ha
facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli  interventi
agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto,  al  fine  di
verificare  il  rispetto  delle   condizioni   per   l'accesso   alle
agevolazioni concesse, la  corretta  realizzazione  degli  interventi
secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza  di  doppio
finanziamento ed il mantenimento in efficienza  e  in  esercizio  gli
interventi per i cinque  anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima agevolazione. 
  2. In relazione alla natura e  all'entita'  dell'inadempimento,  il
Ministero dispone con  proprio  provvedimento  la  revoca,  totale  o
parziale, del finanziamento concesso  ai  soggetti  beneficiari,  nei
seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatticomunque  imputabili  al  soggetto
beneficiario e non sanabili; 
    b)  false  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  ai  fini   della
concessione delle agevolazioni; 
    c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; 
    d) mancata realizzazione dell'intervento  nei  termini  temporali
indicati al precedente art. 9; 
    e) mancato rispetto delle previsioni,  puntualizzate  nell'avviso
di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non  arrecare
un danno significativo»; 
    f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause  imputabili
ai soggetti beneficiari; 
    g) esito negativo dei controlli; 
    h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste  dal
provvedimento di concessione del finanziamento; 
    i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti. 
  3. In caso di  revoca  totale,  il  soggetto  beneficiario  non  ha
diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente
erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge. 
  4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.