Art. 12 Controlli e revoche 1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha facolta' di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione. 2. In relazione alla natura e all'entita' dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatticomunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni; c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni; d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati al precedente art. 9; e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»; f) impossibilita' di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari; g) esito negativo dei controlli; h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento; i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti. 3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge. 4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.