Art. 13 
 
                Avviso di adesione, entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c),  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108  del  medesimo  Trattato,  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della
decisione di approvazione  da  parte  della  Commissione  europea.  A
seguito di detta decisione, sara'  emanato  l'avviso  di  adesione  e
identificata la finestra temporale di presentazione delle domande. 
  2. Le agevolazioni  concesse  in  conformita'  all'allegato  A  del
presente decreto, tabella 3A, sono esenti dall'obbligo di notifica di
cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea ai sensi dell'art.  3  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108  del  Trattato,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione  europea  26  giugno  2014,  n.  L  187  e  sue
successive modificazioni. 
  3. Informazioni sintetiche su ciascuna  misura  di  aiuto,  di  cui
all'allegato A del presente decreto, tabella 3A,  sono  inviate  alla
Commissione europea nei  termini  previsti  dalla  vigente  normativa
sugli aiuti di stato.