Art. 13
Avviso di adesione, entrata in vigore
1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi
dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al
presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della
decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A
seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e
identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del
presente decreto, tabella 3A, sono esenti dall'obbligo di notifica di
cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e sue
successive modificazioni.
3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui
all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono inviate alla
Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa
sugli aiuti di stato.