Art. 13 Avviso di adesione, entrata in vigore 1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni. 3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'allegato A del presente decreto, tabella 3A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.