Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo. 2. L'investimento persegue l'obiettivo di creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli orientamenti. 3. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e' quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. 4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture: a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale; c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale. 5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle previsioni dell'art. 13. 6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a: i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di erogazione delle risorse e, in particolare: a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; c) i criteri di verifica e le modalita' di concessione dell'aiuto. 8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente avviso. 9. I Provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita': a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura; b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti; c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonche' per garantire l'assenza di doppio finanziamento; d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato; e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR; f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.