Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal
regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la  ripresa  e  la
resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio  della  misura
«Parco agrisolare»,  missione  2,  componente  1,  investimento  2.2,
tramite  l'erogazione  di  un  contributo  a  fondo  perduto  per  la
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici  a  uso  produttivo
nei settori  agricolo,  zootecnico  e  agroindustriale,  come  meglio
disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo. 
  2. L'investimento  persegue  l'obiettivo  di  creare  e  migliorare
l'infrastruttura   connessa   allo   sviluppo,   all'adeguamento    e
all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi  l'accesso  ai  terreni
agricoli,   la    ricomposizione    e    il    riassetto    fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e  idrico  di  cui  al
punto (143) degli orientamenti. 
  3. Per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti
fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda  e  se  la
loro capacita' produttiva  non  supera  il  consumo  medio  annuo  di
energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare.
La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche'  sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale. 
  4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici  sui
tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attivita'   dei   soggetti
beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita'  agrituristica.  Unitamente  a
tale attivita', possono essere  eseguiti  uno  o  piu'  dei  seguenti
interventi   di   riqualificazione   ai   fini   del    miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture: 
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa  nazionale  di
settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; 
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale; 
    c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla
sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del
professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di
migliorare il benessere animale. 
  5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e  delle  risorse  naturali,  e  dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di  tutela
ambientale,   nonche'   al   principio   «non   arrecare   un   danno
significativo», di cui all'art. 17  del  regolamento  (UE)  2020/852,
come  illustrato  nell'avviso  da  emanarsi   in   conformita'   alle
previsioni dell'art. 13. 
  6. Non sono in ogni caso ammissibili alle  agevolazioni  interventi
che prevedano attivita' su  strutture  e  manufatti  connessi  a:  i)
attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso  a  valle;
ii)  attivita'  nell'ambito  del  sistema  di  scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di  riferimento;  iii)
attivita' connesse alle discariche di rifiuti,  agli  inceneritori  e
agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attivita'  nel
cui ambito lo  smaltimento  a  lungo  termine  dei  rifiuti  potrebbe
causare un danno all'ambiente. 
  7. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse e, in particolare: 
    a)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso; 
    b) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 
    c)  i  criteri  di  verifica  e  le  modalita'   di   concessione
dell'aiuto. 
  8. Gli interventi agevolativi sono attuati  con  provvedimenti  che
individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto,  le  spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, le modalita'
concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno
significativo», i termini e le modalita' per la  presentazione  delle
domande,  i  criteri  di  valutazione  (anche  al  fine  di  favorire
l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria  alla  misura
del presente decreto), le modalita' per la concessione ed  erogazione
degli aiuti, nonche' ogni altro elemento  applicativo  o  integrativo
derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea
e, in particolare, dalla decisione di cui all'art.  13  del  presente
avviso. 
  9. I Provvedimenti forniscono inoltre  al  soggetto  attuatore,  in
ottemperanza alle  vigenti  norme  nazionali  ed  europee,  ulteriori
specificazioni sulle modalita': 
    a)  per  garantire  il  pieno   rispetto   dei   target   e   del
cronoprogramma della misura; 
    b)  per  la  rilevazione  e  imputazione  dei  dati  nel  sistema
informativo   adottato   per   il    monitoraggio    sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti; 
    c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare  in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione  dei  conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei fondi  indebitamente  assegnati,  nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento; 
    d) per la rendicontazione delle  spese  nel  rispetto  del  piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato; 
    e) per la rendicontazione  del  contributo  al  conseguimento  di
milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR; 
    f) per  garantire  il  rispetto  degli  obblighi  in  materia  di
comunicazione e informazione.