Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal
regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura
«Parco agrisolare», missione 2, componente 1, investimento 2.2,
tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo
nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio
disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.
2. L'investimento persegue l'obiettivo di creare e migliorare
l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e
all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni
agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari,
l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al
punto (143) degli orientamenti.
3. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti
fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo e'
quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la
loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo di
energia elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare.
La vendita di energia elettrica e' consentita nella rete purche' sia
rispettato il limite di autoconsumo annuale.
4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che
prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui
tetti di fabbricati strumentali all'attivita' dei soggetti
beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed
ospitalita' nell'ambito dell'attivita' agrituristica. Unitamente a
tale attivita', possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti
interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento
dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso,
dell'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di
migliorare il benessere animale;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di
migliorare il benessere animale.
5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento
delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno
essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela
ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno
significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852,
come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle
previsioni dell'art. 13.
6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi
che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a: i)
attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra
previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii)
attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e
agli impianti di trattamento meccanico biologico ; iv) attivita' nel
cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe
causare un danno all'ambiente.
7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di
erogazione delle risorse e, in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai
soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' di concessione
dell'aiuto.
8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che
individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, le modalita'
concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno
significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle
domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire
l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura
del presente decreto), le modalita' per la concessione ed erogazione
degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo
derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea
e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente
avviso.
9. I Provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in
ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori
specificazioni sulle modalita':
a) per garantire il pieno rispetto dei target e del
cronoprogramma della misura;
b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema
informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento
procedurale, fisico e finanziario dei progetti;
c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in
materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti
di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di
recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonche'
per garantire l'assenza di doppio finanziamento;
d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano
finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;
e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di
milestone e target nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;
f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di
comunicazione e informazione.