Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Per gli anni dal 2022 al  2026  le  risorse  ammontano  a  1.500
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, missione  2,  componente
1, investimento 2.2. 
  2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, e' destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti  e  nelle
forme di cui all'allegato A, tabella 1A,  del  presente  decreto.  La
restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro,  e'  destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti  e  nelle
forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, del presente decreto. 
  3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere  oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n.  77/2021
e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad  almeno
il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al  finanziamento
di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  5. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle
regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere  impiegate,
in tutto o  in  parte,  le  stesse  saranno  destinate  a  coprire  i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.