Art. 3 Risorse 1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. 2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A, del presente decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, del presente decreto. 3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.