Art. 3
Risorse
1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente
1, investimento 2.2.
2. Una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, e' destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle
forme di cui all'allegato A, tabella 1A, del presente decreto. La
restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, e' destinata
alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle
forme di cui all'allegato A, tabelle 2A e 3A, del presente decreto.
3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021
e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno
il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento
di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle
regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate,
in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i
fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.