Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari: a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13; c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione; c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da documento unico di regolarita' contributiva (DURC); f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER.