Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Sono soggetti beneficiari:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui
all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative
agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice
civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della
contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro
7.000,00.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel
registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e
possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi
colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni
suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni
in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da
documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione
del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per
effetto di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento
GBER.