Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono soggetti beneficiari: 
    a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 
    b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO  di  cui
all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13; 
    c)  indipendentemente  dai  propri  associati,   le   cooperative
agricole che svolgono attivita'  di  cui  all'art.  2135  del  codice
civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  2.  Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della
contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro
7.000,00. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel
registro delle imprese; 
    b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e
possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione; 
    c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la
pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi
colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni
suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni
in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
    e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da
documento unico di regolarita' contributiva (DURC); 
    f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di
amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione
del concordato preventivo con continuita' aziendale) o  in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 
    g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per
effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed
essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a
provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla
domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad
eccezione di quelli derivanti da rinunce; 
    i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento
GBER.