Art. 5
Criteri ed entita' dell'aiuto
1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle
1A e 2A;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.
2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento
in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla
spesa ammessa:
a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le
intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto,
tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella;
b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di
prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al
presente decreto, tabella 2A;
c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non
agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui
alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui
all'allegato A al presente decreto, tabella 3A, con le maggiorazioni
di cui alla medesima tabella.
3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti
definiti dall'avviso di cui all'art. 13.
4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto e' pari a euro
750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto
beneficiario.