Art. 5 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A; b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A. 2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto rispetto alla spesa ammessa: a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella; b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A; c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A, con le maggiorazioni di cui alla medesima tabella. 3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 13. 4. La spesa massima ammissibile per singolo progetto e' pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario.