Art. 6
Interventi e spese ammissibili
1. Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui
tetti di fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica e
agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti
fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non
superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attivita', possono essere
eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di riqualificazione ai
fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso,
l'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di
settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del
professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.
2. In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non
potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e
delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme
nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo
all'ambiente».
3. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e
comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di
gestione, ulteriori componenti di impianto;
sistemi di accumulo;
fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla
realizzazione degli interventi;
costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione
dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni
complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati
anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo
corrisposto per i sistemi di accumulo non puo' eccedere euro
50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica
per la mobilita' sostenibile e per le macchine agricole, potra'
essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa
fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a
colonnina, secondo gli importi e le quantita' che saranno
dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;
b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e
l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento
dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione
del tetto (intercapedine d'aria):
demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa
in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
4. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei
limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di
progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste
dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e
presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate
da soggetti esterni all'impresa.
5. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili
come connessi all'intervento di efficienza energetica o
all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti
rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta
da impianti fotovoltaici gia' esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da
societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito
dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese
potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,
al momento della presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale
impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in
compensazione.
Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato
avviso.
6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
7. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova
costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento
della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e resilienza
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato nell'avviso da
emanare ai sensi del successivo art. 13.
8. E' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su
coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica
dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purche' appartenenti
allo stesso fabbricato.
9. E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a
quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purche'
appartenenti allo stesso fabbricato.
10. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di
presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.