Art. 6 
 
                   Interventi e spese ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da  realizzare  sui
tetti di fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica  e
agroindustriale,  devono  prevedere   l'installazione   di   impianti
fotovoltaici, con potenza di picco  non  inferiore  a  6  kWp  e  non
superiore a 500 kWp. Unitamente  a  tale  attivita',  possono  essere
eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi  di  riqualificazione  ai
fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture: 
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (e,  se  del   caso,
l'eternit) dai tetti, in  conformita'  alla  normativa  nazionale  di
settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da
ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; 
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione
tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare
la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle
specifiche destinazioni produttive del fabbricato; 
    c)  realizzazione  di  un  sistema  di  aerazione  connesso  alla
sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del
professionista  dovra'  dare  conto  delle  modalita'  di  aereazione
previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a
ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato  mediante
tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria. 
  2. In tutti i casi innanzi elencati, gli  interventi  eseguiti  non
potranno comportare un peggioramento delle  condizioni  ambientali  e
delle  risorse  naturali,  e  dovranno  essere  conformi  alle  norme
nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e  garantire  il
rispetto  del  principio  «non  arrecare   un   danno   significativo
all'ambiente». 
  3. Sono considerate ammissibili,  ove  effettivamente  sostenute  e
comprovate, le seguenti spese: 
    a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici: 
      acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter,  software  di
gestione, ulteriori componenti di impianto; 
      sistemi di accumulo; 
      fornitura  e  messa  in  opera  dei  materiali  necessari  alla
realizzazione degli interventi; 
      costi di connessione alla rete; 
    fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione
dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione  delle  dimensioni
complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di
scala, e fino ad ulteriori euro  1.000,00/Kwh  ove  siano  installati
anche sistemi di accumulo. In ogni caso,  il  contributo  complessivo
corrisposto  per  i  sistemi  di  accumulo  non  puo'  eccedere  euro
50.000,00. Qualora siano installate colonnine di  ricarica  elettrica
per la mobilita' sostenibile  e  per  le  macchine  agricole,  potra'
essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una  spesa
fino ad un limite massimo  ammissibile  pari  a  euro  1.000,00/Kw  a
colonnina,  secondo  gli  importi  e   le   quantita'   che   saranno
dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13; 
    b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove  presente,  e
l'esecuzione  di  interventi   di   realizzazione   o   miglioramento
dell'isolamento termico  e  della  coibentazione  dei  tetti  e/o  di
realizzazione di un sistema di aerazione connesso  alla  sostituzione
del tetto (intercapedine d'aria): 
      demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa
in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi,
fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp. 
  4. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei
limiti  massimi  indicati  al  precedente  comma  3  -  le  spese  di
progettazione, asseverazioni ed altre spese  professionali  richieste
dal tipo di  lavori,  comprese  quelle  relative  all'elaborazione  e
presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se  prestate
da soggetti esterni all'impresa. 
  5. Non sono ammissibili i seguenti costi: 
    a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla
consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; 
    b) acquisto di beni usati; 
    c) acquisto di beni in leasing; 
    d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili
come   connessi   all'intervento   di   efficienza    energetica    o
all'installazione  dell'impianto   per   la   produzione   da   fonti
rinnovabili; 
    e) acquisto di dispositivi per l'accumulo  dell'energia  prodotta
da impianti fotovoltaici gia' esistenti; 
    f) lavori in economia; 
    g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 
    h) prestazioni gestionali; 
    i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto; 
    j) spese effettuate  o  fatturate  al  soggetto  beneficiario  da
societa' con rapporti di controllo o di collegamento,  come  definito
dall'art. 2359 del codice  civile  o  che  abbiano  in  comune  soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese
potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti,
al momento della presentazione della  domanda  di  partecipazione  al
presente bando, che  tale  societa'  e'  l'unico  fornitore  di  tale
impianto o strumentazione; 
    k)  pagamenti  effettuati  cumulativamente,  in  contanti  e   in
compensazione. 
  Per gli ulteriori dettagli in  materia  si  rimanda  al  menzionato
avviso. 
  6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo
se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale
di riferimento. Tale  importo  dovra'  tuttavia  essere  puntualmente
tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 
  7. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova
costruzione e realizzati con componenti  di  nuova  costruzione,  nel
rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di  cui
all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e  alle  schede  intervento
della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e  resilienza
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato  nell'avviso  da
emanare ai sensi del successivo art. 13. 
  8. E' consentita  la  realizzazione  di  impianti  fotovoltaici  su
coperture anche diverse  da  quelle  su  cui  si  opera  la  bonifica
dall'amianto (e, se del  caso,  dall'eternit),  purche'  appartenenti
allo stesso fabbricato. 
  9. E' ammessa l'opera di bonifica anche su  superfici  superiori  a
quelle   dell'installazione   di   impianti   fotovoltaici,   purche'
appartenenti allo stesso fabbricato. 
  10. Tutte le  spese  sono  ammissibili  a  partire  dal  giorno  di
presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.