Art. 7 
 
                Procedura di richiesta del contributo 
 
  1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita'
e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art.
13 del presente decreto,  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma
informatica, pena l'irricevibilita' della domanda. 
  2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e  chiusura
per la presentazione delle domande. 
  3.  Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere
presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per  il  tramite
dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come
disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13. 
  4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la  seguente
documentazione: 
    a)   modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto
beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di
intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di
contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000; 
    b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista
abilitato, contenente: 
      descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di
contributo; 
      stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per
tipologie di intervento come elencate all'art. 6; 
      cronoprogramma    delle    attivita'     tecnico-amministrative
necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si
chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo
sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche
previste dal PNRR; 
      descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche
tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno  degli  interventi  per
cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non
arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento
(UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al
successivo art. 13; 
      visura del catasto fabbricati; 
      documentazione atta all'identificazione del fabbricato; 
      dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei
luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di  presentazione
della domanda; 
      ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto
attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui
all'art. 13. 
  5. Le autorizzazioni ex lege,  eventualmente  necessarie,  distinte
per tipologia di intervento, dovranno essere possedute  e  comprovate
al soggetto attuatore entro  il  termine  di  richiesta  della  prima
erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.