Art. 7 Procedura di richiesta del contributo 1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita' e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l'irricevibilita' della domanda. 2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande. 3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13. 4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la seguente documentazione: a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente: descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo; stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'art. 6; cronoprogramma delle attivita' tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR; descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al successivo art. 13; visura del catasto fabbricati; documentazione atta all'identificazione del fabbricato; dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda; ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13. 5. Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.