Art. 7
Procedura di richiesta del contributo
1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalita'
e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art.
13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica, pena l'irricevibilita' della domanda.
2. Con i provvedimenti e' stabilita la data di apertura e chiusura
per la presentazione delle domande.
3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere
presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite
dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come
disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.
4. Alla domanda di agevolazione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto
beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di
intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di
contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista
abilitato, contenente:
descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di
contributo;
stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per
tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
cronoprogramma delle attivita' tecnico-amministrative
necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si
chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo
sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche
previste dal PNRR;
descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche
tecniche dei materiali utilizzatiper ciascuno degli interventi per
cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non
arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al
successivo art. 13;
visura del catasto fabbricati;
documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei
luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione
della domanda;
ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto
attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui
all'art. 13.
5. Le autorizzazioni ex lege, eventualmente necessarie, distinte
per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate
al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima
erogazione finanziaria, come disciplinata al successivo art. 10.